DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI DIACONI PERMANENTI 22 febbraio 1998

CONGREGAZIONE PER IL CLERO

DIRECTORIUM PRO MINISTERIO ET VITA
DIACONORUM PERMANENTIUM

DIRETTORIO
PER IL MINISTERO E LA VITA
DEI DIACONI PERMANENTI

22 febbraio 1998

1

LO STATUTO GIURIDICO DEL DIACONO

Il diacono ministro sacro

  1. Il diaconato ha la sua sorgente nella consacrazione e nella missione di Cristo, delle quali il diacono viene chiamato a partecipare.(1) Mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria egli viene costituito ministro sacro, membro della gerarchia. Questa condizione determina il suo stato teologico e giuridico nella Chiesa.

L’incardinazione

  1. Al momento dell’ammissione tutti i candidati dovranno esprimere chiaramente e per iscritto l’intenzione di servire la Chiesa(2) per tutta la vita in una determinata circoscrizione territoriale o personale oppure in un Istituto di Vita consacrata, in una Società di Vita apostolica, che abbiano facoltà di incardinare.(3) L’accettazione scritta di tale richiesta è riservata a chi ha la facoltà di incardinare, e determina chi è l’Ordinario del candidato.(4)

L’incardinazione è un vincolo giuridico che ha valore ecclesiologico e spirituale in quanto esprime la dedicazione ministeriale del diacono alla Chiesa.

  1. Un diacono, già incardinato in una circoscrizione ecclesiastica, può essere incardinato in un’altra circoscrizione a norma del diritto.(5)

Il diacono, che, per giusti motivi, desidera esercitare il ministero in una diocesi diversa da quella di incardinazione, deve ottenere l’autorizzazione scritta dei due vescovi.

I vescovi favoriscano i diaconi della loro diocesi che intendono mettersi a disposizione delle Chiese che soffrono per scarsità di clero, sia in forma definitiva, sia a tempo determinato, e, in particolare, quelli che chiedono di dedicarsi, premessa una specifica accurata preparazione, alla missione ad gentes. I necessari rapporti saranno regolati, con idonea convenzione, tra i vescovi interessati.(6)

È dovere del vescovo seguire con particolare sollecitudine i diaconi della sua diocesi.(7) Egli vi provvederà personalmente o tramite un sacerdote suo delegato, rivolgendosi con premura speciale verso coloro che, per la loro situazione di vita, si trovano in particolari difficoltà.

  1. Il diacono incardinato in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, eserciterà il suo ministero sotto la potestà del vescovo in tutto ciò che riguarda la cura pastorale e l’esercizio pubblico del culto divino e le opere di apostolato, restando anche soggetto ai propri superiori, secondo le loro competenze e mantenendosi fedele alla disciplina della comunità di riferimento.(8) In caso di trasferimento ad altra comunità di diversa diocesi, il superiore dovrà presentare il diacono all’Ordinario per avere da questi la licenza all’esercizio del ministero, secondo le modalità che essi stessi determineranno con sapiente accordo.
  2. La vocazione specifica del diacono permanente suppone la stabilità in quest’ordine. Pertanto, un eventuale passaggio al presbiterato di diaconi permanenti non uxorati o rimasti vedovi sarà sempre una rarissima eccezione, possibile soltanto quando speciali e gravi ragioni lo suggeriscono. La decisione di ammissione all’Ordine del Presbiterato spetta al proprio Vescovo diocesano, se non ci sono altri impedimenti riservati alla Santa Sede.(9) Data però l’eccezionalità del caso, è opportuno che egli consulti previamente la Congregazione per l’Educazione Cattolica per ciò che riguarda il programma di preparazione intellettuale e teologica del candidato e la Congregazione per il Clero, circa il programma di preparazione pastorale e le attitudini del diacono al ministero presbiterale.

Fraternità sacramentale

  1. I diaconi, in virtù dell’ordine ricevuto, sono uniti tra loro da fraternità sacramentale. Essi operano tutti per la stessa causa: l’edificazione del Corpo di Cristo, sotto l’autorità del Vescovo, in comunione con il Sommo Pontefice.(10) Ciascun diacono si senta legato ai confratelli con il vincolo della carità, della preghiera, dell’obbedienza attorno al proprio Vescovo, dello zelo ministeriale e della collaborazione.

È bene che i diaconi, con l’assenso del Vescovo e in presenza del Vescovo stesso o del suo delegato, si riuniscano periodicamente per verificare l’esercizio del proprio ministero, scambiarsi esperienze, proseguire la formazione, stimolarsi vicendevolmente nella fedeltà.

I suddetti incontri fra diaconi permanenti possono costituire un punto di riferimento anche per i candidati all’ordinazione diaconale.

Spetta al Vescovo del luogo alimentare nei diaconi operanti in diocesi uno « spirito di comunione », evitando il formarsi di quel « corporativismo », che influì nella scomparsa del diaconato permanente nei secoli passati.

Obblighi e diritti

  1. Lo statuto del diacono comporta anche un insieme di obblighi e diritti specifici, a tenore dei cann. 273-283 del Codice di Diritto Canonico, riguardanti gli obblighi e i diritti dei chierici, con le peculiarità ivi previste per i diaconi.
  2. Il Rito dell’ordinazione del diacono prevede la promessa di obbedienza al Vescovo: « Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? ».(11)

Il diacono, promettendo obbedienza al Vescovo, assume come modello Gesù, l’uomo obbediente per eccellenza (cf Fil 2, 5-11), sul cui esempio caratterizzerà la propria obbedienza nell’ascolto (cf Eb 10, 5ss; Gv 4, 34) e nella radicale disponibilità (cf Lc 9, 54ss; 10, 1ss).

Egli, perciò, si impegna anzitutto con Dio ad agire in piena conformità alla volontà del Padre; nello stesso tempo si impegna anche con la Chiesa, che ha bisogno di persone pienamente disponibili.(12) Nella preghiera e nello spirito di orazione di cui deve essere intriso, il diacono approfondirà quotidianamente il dono totale di sé, come ha fatto il Signore « fino alla morte e alla morte di croce » (Fil 2, 8).

Questa visione dell’obbedienza predispone nell’accoglimento delle concrete specificazioni dell’obbligo assunto dal diacono con la promessa fatta nell’ordinazione, secondo quanto previsto dalla legge della Chiesa: « I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l’incarico loro affidato dal proprio Ordinario ».(13)

Il fondamento dell’obbligo sta nella partecipazione stessa al ministero episcopale, conferita dal sacramento dell’Ordine e dalla missione canonica. L’ambito dell’obbedienza e della disponibilità è determinato dallo stesso ministero diaconale e da tutto ciò che ha relazione oggettiva, diretta e immediata con esso.

Al diacono, nel decreto di conferimento dell’ufficio, il Vescovo attribuirà compiti corrispondenti alle capacità personali, alla condizione celibataria o familiare, alla formazione, all’età, alle aspirazioni riconosciute come spiritualmente valide. Saranno anche definiti l’ambito territoriale o le persone alle quali sarà indirizzato il servizio apostolico; sarà, pure, specificato se l’ufficio è a tempo pieno o parziale, e quale presbitero sarà responsabile della « cura animarum » pertinente all’ambito dell’ufficio.

  1. Dovere dei chierici è vivere nel vincolo della fraternità e della preghiera, impegnandosi nella collaborazione tra loro e con il Vescovo, riconoscendo e promuovendo anche la missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo,(14) conducendo uno stile di vita sobrio e semplice, che si apra alla « cultura del dare » e favorisca una generosa condivisione fraterna.(15)
  2. I diaconi permanenti non sono tenuti a portare l’abito ecclesiastico, come, invece, lo sono i diaconi candidati al presbiterato,(16) per i quali valgono le stesse norme previste ovunque per i presbiteri.(17)

I membri degli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica si atterranno a quanto disposto per loro dal Codice di Diritto Canonico.(18)

  1. La Chiesa riconosce nel proprio ordinamento canonico il diritto dei diaconi ad associarsi fra di loro, per favorire la loro vita spirituale, per esercitare opere di carità e di pietà e per conseguire altri fini, in piena conformità con la loro consacrazione sacramentale e la loro missione.(19)

Ai diaconi, come agli altri chierici, non è consentita la fondazione, l’adesione e la partecipazione ad associazioni, o raggruppamenti di qualsiasi genere, anche civili, incompatibili con lo stato clericale, o che ostacolino il diligente compimento del loro ministero. Eviteranno anche tutte quelle associazioni che, per loro natura, finalità e metodi di azione sono di nocumento alla piena comunione gerarchica della Chiesa; quelle, ancora, che arrecano danno all’identità diaconale e all’adempimento dei doveri, che i diaconi esercitano a servizio del popolo di Dio; quelle, infine, che complottano contro la Chiesa.(20)

Sarebbero del tutto inconciliabili con lo stato diaconale quelle associazioni che intendessero riunire i diaconi, con una pretesa di rappresentatività, in una specie di corporazione, o di sindacato o, comunque, in gruppi di pressione, riducendo, di fatto, il loro sacro ministero a professione o mestiere, paragonabili a funzioni di carattere profano. Inoltre, sarebbero incompatibili associazioni che, in qualche modo, snaturassero il rapporto diretto e immediato che ogni diacono ha con il proprio Vescovo.

Tali associazioni sono vietate perché risultano dannose all’esercizio del sacro ministero diaconale, che rischia di essere considerato come prestazione subordinata, e introducono, così, un atteggiamento di contrapposizione ai sacri pastori, considerati unicamente come datori di lavoro (21).

Si tenga presente che nessuna associazione privata può essere riconosciuta come ecclesiale senza la previa recognitio degli statuti da parte della competente autorità ecclesiastica;(22) che la stessa autorità ha il diritto-dovere di vigilanza sulla vita delle associazioni e sul conseguimento delle finalità statutarie.(23)

I diaconi, provenienti da associazioni o movimenti ecclesiali, non siano privati delle ricchezze spirituali di tali aggregazioni, nelle quali possono continuare a trovare aiuto e sostegno per la loro missione a servizio della Chiesa particolare.

  1. L’eventuale attività professionale o lavorativa del diacono ha un significato diverso da quella del fedele laico.(24) Nei diaconi permanenti il lavoro rimane collegato al ministero; essi, pertanto, terranno presente che i fedeli laici, per loro missione specifica, sono « particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo ».(25)

La vigente disciplina della Chiesa non proibisce ai diaconi permanenti di assumere ed esercitare una professione con esercizio di potere civile, né di impegnarsi nell’amministrazione di beni temporali ed esercitare uffici secolari con obbligo di rendiconto, in deroga a quanto previsto per gli altri chierici.(26) Poiché tale deroga può risultare non opportuna, è previsto che il diritto particolare possa determinare diversamente.

Nell’esercizio delle attività commerciali e degli affari(27) — consentito ai diaconi se non ci sono diverse quanto opportune previsioni del diritto particolare — sarà dovere dei diaconi dare buona testimonianza di onestà e di correttezza deontologica, anche nell’osservanza degli obblighi di giustizia e delle leggi civili che non siano in opposizione al diritto naturale, al Magistero, alle leggi della Chiesa e alla sua libertà.(28)

Questa deroga non si applica ai diaconi appartenenti ad Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica.(29)

I diaconi permanenti, comunque, avranno sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza, chiedendo consiglio al proprio Vescovo, soprattutto nelle situazioni e nei casi più complessi. Talune professioni, pur oneste e utili alla comunità — se esercitate da un diacono permanente — potrebbero risultare, in determinate situazioni, difficilmente compatibili con le responsabilità pastorali proprie del suo ministero. L’autorità competente, pertanto, tenendo presente le esigenze della comunione ecclesiale e la fruttuosità dell’azione pastorale al servizio di essa, valuti prudentemente i singoli casi, anche quando si verifichi un cambiamento di professione dopo l’ordinazione diaconale.

In casi di conflitto di coscienza, i diaconi non possono non agire, seppur con grave sacrificio, in conformità alla dottrina e alla disciplina della Chiesa.

  1. I diaconi, in quanto ministri sacri, devono dare priorità al ministero e alla carità pastorale, favorendo « in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della concordia ».(30)

L’impegno di militanza attiva nei partiti politici e nei sindacati può essere consentito in situazioni di particolare rilevanza per « la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune »,(31) secondo le disposizioni emanate dalle Conferenze Episcopali;(32) rimane, comunque, fermamente proibita, in ogni caso, la collaborazione a partiti e forze sindacali, che si fondano su ideologie, prassi e coalizioni incompatibili con la dottrina cattolica.

  1. Il diacono, di norma, per allontanarsi dalla diocesi « per un tempo notevole », secondo le specificazioni del diritto particolare, dovrà avere l’autorizzazione del proprio Ordinario o Superiore maggiore.(33)

Sostentamento e previdenza

  1. I diaconi impegnati in attività professionali devono mantenersi con gli utili da esse derivanti.(34)

È del tutto legittimo che quanti si dedicano pienamente al servizio di Dio nello svolgimento di uffici ecclesiastici(35) siano equamente remunerati, dato che « l’operaio è degno della sua mercede » (Lc 10, 7) e che « il Signore ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo » (1 Cor 9, 14). Ciò non esclude che, come già faceva l’apostolo Paolo (cf 1 Cor 9, 12), non si possa rinunciare a questo diritto e provvedere diversamente al proprio sostentamento.

Non è facile fissare norme generali e vincolanti per tutti riguardo al sostentamento, data la grande varietà di situazioni che si hanno tra i diaconi, nelle diverse Chiese particolari e nei diversi paesi. In questa materia, inoltre, vanno tenuti presenti anche gli eventuali accordi stipulati dalla Santa Sede e dalle Conferenze Episcopali con i governi delle nazioni. Si rinvia, perciò, al diritto particolare per le opportune determinazioni.

  1. I chierici, in quanto dedicati in modo attivo e concreto al ministero ecclesiastico, hanno diritto al sostentamento, che comprende « una rimunerazione adeguata »(36) e l’assistenza sociale.(37)

In riferimento ai diaconi coniugati il Codice di Diritto Canonico così dispone: « I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano rimunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia; quanti ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale rimunerazione ».(38) Nello stabilire che la rimunerazione deve essere « adeguata », sono anche enunciati i parametri per determinare e valutare la misura della rimunerazione: condizione della persona, natura dell’ufficio esercitato, circostanze di luogo e di tempo, necessità della vita del ministro (comprese quelle della sua famiglia, se coniugato), giusta retribuzione per le persone che, eventualmente, fossero al suo servizio. Si tratta di criteri generali, che si applicano a tutti i chierici.

Per provvedere al « sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi », in ogni Chiesa particolare deve essere costituito un istituto speciale, che a tale scopo « raccolga i beni e le offerte ».(39)

L’assistenza sociale in favore dei chierici, se non è stato provveduto diversamente, è affidata ad altro apposito istituto.(40)

  1. I diaconi celibi, dediti al ministero ecclesiastico in favore della diocesi a tempo pieno, se non godono di altra fonte di sostentamento, hanno diritto essi pure alla remunerazione, secondo il principio generale.(41)
  2. I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico senza percepire da altra fonte alcun compenso economico, devono essere remunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia,(42) in conformità al suddetto principio generale.
  3. I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno o a tempo parziale al ministero ecclesiastico, se ricevono una remunerazione per la professione civile, che esercitano o hanno esercitato, sono tenuti a provvedere ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione.(43)
  4. Spetta al diritto particolare regolare con opportune norme altri aspetti della complessa materia, stabilendo, ad esempio, che gli enti e le parrocchie, che beneficiano del ministero di un diacono, hanno l’obbligo di rimborsare le spese vive, da questi sostenute, per lo svolgimento del ministero.

Il diritto particolare può, inoltre, definire quale onere debba assumersi la diocesi nei confronti del diacono che, senza colpa, venisse a trovarsi privo di lavoro civile. Parimenti, sarà opportuno precisare le eventuali obbligazioni economiche della diocesi nei confronti della moglie e dei figli del diacono sposato deceduto. Dov’è possibile, è opportuno che il diacono aderisca, prima dell’ordinazione, ad una mutua che preveda questi casi.

Perdita dello stato di diacono

  1. Il diacono è chiamato a vivere con generosa dedizione e sempre rinnovata perseveranza l’ordine ricevuto, fiducioso nella perenne fedeltà di Dio. La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, mai diviene nulla. Tuttavia, la perdita dello stato clericale avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa canonica.(44)

2

MINISTERO DEL DIACONO

Funzioni diaconali

  1. Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade « diaconía della liturgia, della parola e della carità ».(45) In questo modo si esprime la partecipazione diaconale all’unico e triplice munus di Cristo nel ministero ordinato. Il diacono « è maestro, in quanto proclama e illustra la Parola di Dio; è santificatore, in quanto amministra il sacramento del Battesimo, dell’Eucaristia e i Sacramentali, partecipa alla celebrazione della S. Messa, in veste di “ministro del Sangue”, conserva e distribuisce l’Eucarestia; è guida, in quanto è animatore di comunità o settori della vita ecclesiale ».(46) Così il diacono assiste e serve i Vescovi e i presbiteri, che presiedono ogni liturgia, vigilano sulla dottrina e guidano il Popolo di Dio.

Il ministero dei diaconi, nel servizio alla comunità dei fedeli, deve « collaborare alla costruzione dell’unità dei cristiani senza pregiudizi e senza iniziative inopportune »,(47) coltivando quelle « qualità umane che rendono una persona accetta agli altri e credibile, vigilante sul proprio linguaggio e sulle proprie capacità di dialogo, per acquisire un’attitudine autenticamente ecumenica ».(48)

Diaconía della Parola

  1. Il Vescovo, durante l’ordinazione, consegna al diacono il libro dei Vangeli con queste parole: « Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l’annunziatore ».(49) Come i sacerdoti, i diaconi si dedicano a tutti gli uomini, sia con la loro buona condotta, sia con la predicazione aperta del mistero di Cristo, sia nel trasmettere l’insegnamento cristiano o nello studiare i problemi del tempo. Funzione principale del diacono è, quindi, collaborare con il Vescovo e i presbiteri nell’esercizio del ministero(50), non della propria sapienza, ma della Parola di Dio, invitando tutti alla conversione e alla santità.(51) Per compiere questa missione i diaconi sono tenuti a prepararsi, prima di tutto, con lo studio accurato della Sacra Scrittura, della Tradizione, della liturgia e della vita della Chiesa.(52) Sono tenuti, inoltre, nell’interpretazione e applicazione del sacro deposito, a lasciarsi guidare docilmente dal Magistero di coloro che sono « testimoni della verità divina e cattolica »,(53) il Romano Pontefice e i Vescovi in comunione con lui,(54) in modo da proporre « integralmente e fedelmente il mistero di Cristo ».(55)

È necessario, infine, che imparino l’arte di comunicare la fede all’uomo moderno in maniera efficace e integrale, nelle svariate situazioni culturali e nelle diverse tappe della vita.(56)

  1. È proprio del diacono proclamare il Vangelo e predicare la Parola di Dio.(57) I diaconi godono della facoltà di predicare ovunque, alle condizioni previste dal diritto.(58) Questa facoltà nasce dal sacramento e deve essere esercitata col consenso, almeno tacito, del rettore della Chiesa, con l’umiltà di chi è ministro e non padrone della Parola di Dio. Per questo motivo è sempre attuale l’avvertimento dell’Apostolo: « Investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d’animo; al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la Parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio » (2 Cor 4, 1-2).(59)
  2. Nei casi in cui presiedono una celebrazione liturgica o quando, secondo le vigenti norme,(60) ne saranno incaricati, i diaconi diano grande importanza all’omelia in quanto « annunzio delle meraviglie compiute da Dio nel mistero di Cristo, presente e operante soprattutto nelle celebrazioni liturgiche ».(61) Sappiano, perciò, prepararla con cura particolare nella preghiera, nello studio dei testi sacri, nella piena sintonia con il Magistero e nella riflessione sulle attese dei destinatari.

Accordino pure solerte attenzione alla catechesi dei fedeli nelle diverse tappe dell’esistenza cristiana, così da aiutarli a conoscere la fede in Cristo, rafforzarla con la ricezione dei sacramenti ed esprimerla nella loro vita personale, familiare, professionale e sociale.(62) Questa catechesi oggi è tanto più urgente e tanto più deve essere completa, fedele, chiara e aliena da problematicismi, quanto più la società è secolarizzata e più grandi sono le sfide che la vita moderna pone all’uomo e al Vangelo.

  1. A questa società è destinata la nuova evangelizzazione. Essa esige il più generoso sforzo da parte dei ministri ordinati. Per promuoverla, « alimentati dalla preghiera e soprattutto dall’amore all’Eucarestia »,(63) i diaconi, oltre alla loro partecipazione ai programmi diocesani o parrocchiali di catechesi, evangelizzazione, preparazione ai sacramenti, trasmettano la Parola nell’eventuale ambito professionale, sia con una parola esplicita, sia con la loro sola presenza attiva nei luoghi dove si forma l’opinione pubblica o dove si applicano le norme etiche (come i servizi sociali, i servizi a favore dei diritti della famiglia, della vita, ecc.); abbiano anche in considerazione le grandi possibilità che offrono al ministero della Parola l’insegnamento della religione e della morale nelle scuole,(64) l’insegnamento nelle università cattoliche e anche in quelle civili(65) e l’uso adeguato dei moderni mezzi di comunicazione.(66)

Questi nuovi areopaghi esigono certamente, oltre all’indispensabile sana dottrina, una accurata preparazione specifica; tuttavia, costituiscono altrettanti mezzi efficaci per portare il Vangelo agli uomini del nostro tempo e alla stessa società.(67)

Infine, i diaconi terranno presente che occorre sottoporre al giudizio dell’Ordinario, prima della loro pubblicazione, gli scritti concernenti fede e costumi(68) e che è necessaria la licenza dell’Ordinario del luogo per scrivere sulle pubblicazioni, che sono solite attaccare la religione cattolica o i buoni costumi. Per le trasmissioni radiotelevisive, si atterranno a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale.(69)

In ogni caso, essi tengano sempre presente l’esigenza primaria ed irrinunciabile di non scendere mai ad alcun compromesso nell’esposizione della verità.

  1. I diaconi ricordino che la Chiesa è per natura sua missionaria,(70) sia perché ha avuto origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo secondo il piano del Padre, sia ancora perché ha ricevuto dal Signore risorto il mandato esplicito di predicare ad ogni creatura il Vangelo e di battezzare coloro che crederanno (cf Mc 16, 15-16; Mt 28, 19). Di questa Chiesa i diaconi sono ministri e, perciò, anche se incardinati in una Chiesa particolare, essi non possono sottrarsi al compito missionario della Chiesa universale e devono, quindi, rimanere sempre aperti anche alla missio ad gentes, nel modo e nella misura consentiti dai loro obblighi familiari — se coniugati — e professionali.(71)

La dimensione del servizio è legata alla dimensione missionaria della Chiesa; ovvero lo sforzo missionario del diacono abbraccia il servizio della Parola, della liturgia e della carità, che a loro volta si prolungano nella vita quotidiana. La missione si estende alla testimonianza di Cristo anche nell’eventuale esercizio di una professione laicale.

Diaconía della liturgia

  1. Il rito dell’ordinazione mette in risalto un altro aspetto del ministero diaconale: il servizio dell’altare.(72)

Il diacono riceve il sacramento dell’Ordine per servire in veste di ministro alla santificazione della comunità cristiana, in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri. Al ministero del Vescovo e, subordinatamente, a quello dei presbiteri, il diacono presta un aiuto sacramentale, quindi intrinseco, organico, inconfondibile.

Risulta chiaro che la sua diaconía presso l’altare, perché originata dal sacramento dell’Ordine, differisce essenzialmente da qualsiasi ministero liturgico che i pastori possano affidare ai fedeli non ordinati. Il ministero liturgico del diacono differisce anche dallo stesso ministero ordinato sacerdotale.(73)

Ne consegue che nell’offerta del Sacrificio eucaristico, il diacono non è in grado di compiere il mistero ma, da un lato, rappresenta effettivamente il popolo fedele, lo aiuta in modo specifico ad unire l’oblazione della sua vita all’offerta di Cristo; e dall’altro serve, a nome di Cristo stesso, a fare partecipe la Chiesa dei frutti del suo sacrificio.

Siccome « la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù »,(74) questa prerogativa della consacrazione diaconale è anche fonte di una grazia sacramentale indirizzata a fecondare tutto il ministero; a tale grazia si deve corrispondere anche con un’accurata e profonda preparazione teologica e liturgica per poter partecipare degnamente alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

  1. Nel suo ministero il diacono terrà sempre viva la consapevolezza che « ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sommo ed eterno sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l’efficacia ».(75) La liturgia è fonte di grazia e di santificazione. La sua efficacia deriva da Cristo redentore e non poggia sulla santità del ministro. Questa certezza renderà umile il diacono, che non potrà mai compromettere l’opera di Cristo e, allo stesso tempo, lo spingerà ad una vita santa per esserne degno ministro. Le azioni liturgiche, quindi, non sono riducibili ad azioni private o sociali che ognuno può celebrare a suo modo ma appartengono al Corpo universale della Chiesa.(76) I diaconi devono osservare le norme celebrative proprie dei santi misteri con tale devozione da coinvolgere i fedeli in una cosciente partecipazione, che fortifichi la loro fede, renda culto a Dio e santifichi la Chiesa.(77)
  2. Secondo la tradizione della Chiesa e quanto stabilito dal diritto,(78) compete ai diaconi « aiutare il vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini misteri ».(79) Quindi essi si adopereranno per promuovere celebrazioni che coinvolgano tutta l’assemblea, curando la partecipazione interiore di tutti e l’esercizio dei vari ministeri.(80)

Abbiano presente la pur importante dimensione estetica, che fa sentire all’uomo intero la bellezza di quanto si celebra. La musica e il canto, anche se poveri e semplici, la parola predicata, la comunione dei fedeli che vivono la pace e il perdono di Cristo, sono un bene prezioso che il diacono, per parte sua, farà in modo che venga incrementato.

Siano sempre fedeli a quanto è richiesto dai libri liturgici, senza aggiungere, togliere o mutare alcunché di propria iniziativa.(81) Manipolare la liturgia equivale a privarla della ricchezza del mistero di Cristo che c’è in essa e potrebbe essere segno di una qualche presunzione nei confronti di quanto stabilito dalla sapienza della Chiesa. Si limitino, perciò a compiere tutto e soltanto ciò che è di loro competenza.(82) Indossino dignitosamente le prescritte vesti liturgiche.(83) La dalmatica, nei diversi ed appropriati colori liturgici, indossata sull’alba, il cingolo e la stola, « costituisce l’abito proprio del diacono ».(84)

Il servizio dei diaconi si estende alla preparazione dei fedeli ai sacramenti, e anche alla loro cura pastorale dopo l’avvenuta celebrazione.

  1. Il diacono, con il Vescovo e il presbitero, è ministro ordinario del battesimo.(85) L’esercizio di tale facoltà richiede o la licenza ad agire concessa dal parroco, al quale compete in modo speciale battezzare i suoi parrocchiani,(86) o che si configuri il caso di necessità.(87) È di particolare importanza il ministero dei diaconi nella preparazione a questo sacramento.
  2. Nella celebrazione dell’Eucaristia, il diacono assiste e aiuta coloro che presiedono l’assemblea e consacrano il Corpo e il Sangue del Signore, cioè il Vescovo e i presbiteri,(88) secondo quanto stabilito dall’Institutio Generalis del Messale Romano,(89) e manifesta così Cristo Servitore: sta accanto al sacerdote e lo aiuta, in particolare assiste nella celebrazione della S. Messa un sacerdote cieco o affetto da altra infermità;(90) all’altare svolge il servizio al calice e al libro; propone ai fedeli le intenzioni della preghiera e li invita allo scambio del segno della pace; in assenza di altri ministri, egli stesso ne compie, secondo le necessità, gli uffici.

Non è compito suo pronunciare le parole della preghiera eucaristica e le orazioni; né compiere le azioni e i gesti che, unicamente, spettano a chi presiede e consacra.(91)

È proprio del diacono proclamare i libri della divina Scrittura.(92)

In quanto ministro ordinario della sacra comunione,(93) la distribuisce durante la celebrazione, oppure fuori di essa, e la reca agli infermi anche in forma di viatico.(94) Il diacono è pure ministro ordinario dell’esposizione del Santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica.(95) Tocca a lui presiedere eventuali celebrazioni domenicali in assenza del presbitero.(96)

  1. Ai diaconi può venire affidata la cura della pastorale familiare, di cui il primo responsabile è il Vescovo. Tale responsabilità si estende ai problemi morali, liturgici, ma anche a quelli di carattere personale e sociale, per sostenere la famiglia nelle sue difficoltà e sofferenze.(97) Una tale responsabilità può venire esercitata a livello diocesano o, sotto l’autorità di un parroco, a livello locale, nella catechesi sul matrimonio cristiano, nella preparazione personale dei futuri sposi, nella fruttuosa celebrazione del sacramento e nell’aiuto offerto agli sposi dopo il matrimonio.(98)

I diaconi sposati possono essere di grande aiuto nel proporre la buona notizia circa l’amore coniugale, le virtù che lo tutelano e nell’esercizio di una paternità cristianamente e umanamente responsabile.

Tocca anche al diacono, se ne riceve la facoltà da parte del parroco o dell’Ordinario del luogo, presiedere la celebrazione del matrimonio extra Missam e impartire la benedizione nuziale in nome della Chiesa.(99) La delega data al diacono può essere anche in forma generale, alle condizioni previste, (100) e può essere suddelegata esclusivamente nei modi precisati dal Codice di Diritto Canonico. (101)

  1. È dottrina definita (102) che il conferimento del sacramento dell’unzione degli infermi è riservato al Vescovo e ai presbiteri, in relazione con la dipendenza di detto sacramento con il perdono dei peccati e la degna recezione dell’Eucarestia.

La cura pastorale degli infermi può essere affidata ai diaconi. L’operoso servizio per soccorrerli nel dolore, la catechesi che prepara a ricevere il sacramento dell’unzione, la supplenza al sacerdote nella preparazione dei fedeli alla morte e l’amministrazione del Viatico con il rito proprio, sono mezzi con cui i diaconi rendono presente ai fedeli la carità della Chiesa. (103)

  1. I diaconi hanno l’obbligo stabilito dalla Chiesa di celebrare la Liturgia delle Ore, con cui tutto il Corpo Mistico si unisce alla preghiera che Cristo Capo eleva al Padre. Consapevoli di questa responsabilità, celebreranno tale Liturgia, ogni giorno, secondo i libri liturgici approvati e nei modi determinati dalla Conferenza Episcopale. (104) Cercheranno, inoltre, di promuovere la partecipazione della comunità cristiana a questa Liturgia, che non è mai azione privata ma sempre atto proprio di tutta la Chiesa, (105) anche quando la celebrazione è individuale.
  2. Il diacono è ministro dei sacramentali, cioè di quei « segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali ». (106)

Il diacono può, quindi, impartire le benedizioni più strettamente legate alla vita ecclesiale e sacramentale, che gli sono espressamente consentite dal diritto (107) e spetta a lui, inoltre, presiedere le esequie celebrate senza la S. Messa e il rito della sepoltura. (108)

Tuttavia, quando è presente e disponibile un sacerdote, deve essere affidato a lui il compito di presiedere. (109)

Diaconía della carità

  1. Per il sacramento dell’Ordine il diacono, in comunione con il Vescovo e il presbiterio della diocesi, partecipa anche delle stesse funzioni pastorali, (110) ma le esercita in modo diverso, servendo e aiutando il Vescovo e i presbiteri. Questa partecipazione, in quanto operata dal sacramento, fa sì che i diaconi servano il Popolo di Dio in nome di Cristo. Ma proprio per questo motivo devono esercitarla con umile carità e, secondo le parole di San Policarpo, devono mostrarsi sempre « misericordiosi, attivi, progredienti nella verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti ». (111) La loro autorità, quindi, esercitata in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri, come lo esige la stessa unità di consacrazione e di missione, (112) è servizio di carità e ha lo scopo di aiutare e di promuovere tutti i membri della Chiesa particolare, affinché possano partecipare, in spirito di comunione e secondo i loro carismi, alla vita e alla missione della Chiesa.
  2. Nel ministero della carità i diaconi devono configurarsi a Cristo-Servo, che rappresentano, ed essere soprattutto « dediti agli uffici di carità e di amministrazione ». (113) Perciò, nella preghiera di ordinazione, il Vescovo chiede per loro a Dio Padre: « Siano pieni di ogni virtù: sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio… siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per servire ». (114) Con l’esempio e la parola, essi devono adoperarsi affinché tutti i fedeli, seguendo il modello di Cristo, si pongano in costante servizio dei fratelli.

Le opere di carità, diocesane o parrocchiali, che sono tra i primi doveri del Vescovo e dei presbiteri, sono da questi, secondo la testimonianza della Tradizione della Chiesa, trasmesse ai servitori nel ministero ecclesiastico, cioè ai diaconi; (115) così pure il servizio di carità nell’area dell’educazione cristiana; l’animazione degli oratori, dei gruppi ecclesiali giovanili e delle professioni laicali; la promozione della vita in ogni sua fase e della trasformazione del mondo secondo l’ordine cristiano. (116) In questi campi il loro servizio è particolarmente prezioso perché, nelle attuali circostanze, le necessità spirituali e materiali degli uomini, a cui la Chiesa è chiamata a dare risposte, sono molto diversificate. Essi, perciò, cerchino di servire tutti senza discriminazioni, prestando particolare attenzione ai più sofferenti e ai peccatori. Come ministri di Cristo e della Chiesa, sappiano superare qualsiasi ideologia e interesse di parte, per non svuotare la missione della Chiesa della sua forza, che è la carità di Cristo. La diaconia, infatti, deve far sperimentare all’uomo l’amore di Dio e indurlo alla conversione, ad aprire il suo cuore alla grazia.

La funzione caritativa dei diaconi « comporta anche un opportuno servizio nell’amministrazione dei beni e nelle opere di carità della Chiesa. I diaconi hanno in questo campo la funzione di « esercitare, in nome della gerarchia, i doveri della carità e dell’amministrazione, nonché le opere di servizio sociale » ». (117) Perciò, opportunamente essi possono essere assunti all’ufficio di economo diocesano, (118) o essere cooptati nel consiglio diocesano per gli affari economici. (119)

La missione canonica dei diaconi permanenti

  1. I tre ambiti del ministero diaconale, a seconda delle circostanze, potranno certamente, l’uno o l’altro, assorbire una percentuale più o meno grande dell’attività di ogni diacono, ma insieme costituiscono una unità nel servizio al piano divino della Redenzione: il ministero della Parola conduce al ministero dell’altare, il quale, a sua volta, spinge a tradurre la liturgia in vita, che sboccia nella carità: « Se consideriamo la profonda natura spirituale di questa diaconía, allora possiamo apprezzare meglio l’interrelazione fra le tre aree del ministero tradizionalmente associate con il diaconato, cioè il ministero della Parola, il ministero dell’altare e il ministero della carità. A seconda delle circostanze l’una o l’altra di queste può assumere particolare importanza nel lavoro individuale di un diacono, ma questi tre ministeri sono inseparabilmente uniti nel servizio del piano redentore di Dio ». (120)
  2. Lungo la storia il servizio dei diaconi ha assunto modalità molteplici per poter risolvere le diverse necessità della comunità cristiana e permettere a questa di esercitare la sua missione di carità. Spetta soltanto ai Vescovi, (121) i quali reggono e hanno cura delle Chiese particolari « come vicari e legati di Cristo », (122) conferire a ognuno dei diaconi l’ufficio ecclesiastico a norma del diritto. Nel conferire l’ufficio è necessario valutare attentamente sia le necessità pastorali che, eventualmente, la situazione personale, familiare — se si tratta di uxorati — e professionale dei diaconi permanenti. In ogni caso, però, è di grandissima importanza che i diaconi possano svolgere, a seconda delle loro possibilità, il proprio ministero in pienezza, nella predicazione, nella liturgia e nella carità, e non vengano relegati a impegni marginali, a funzioni meramente supplettive, o a impegni che possono essere ordinariamente compiuti dai fedeli non ordinati. Solo così i diaconi permanenti appariranno nella loro vera identità di ministri di Cristo e non come laici particolarmente impegnati nella vita della Chiesa.

Per il bene del diacono stesso e perché non ci si abbandoni all’improvvisazione, è necessario che l’ordinazione si accompagni ad una chiara investitura di responsabilità pastorale.

  1. Il ministero diaconale trova ordinariamente nei vari settori della pastorale diocesana e nella parrocchia il proprio ambito di esercizio, assumendo forme diverse.

Il Vescovo può conferire ai diaconi l’incarico di cooperare alla cura pastorale di una parrocchia affidata ad un solo parroco, (123) oppure alla cura pastorale delle parrocchie, affidate in solidum, ad uno o più presbiteri. (124)

Quando si tratta di partecipare all’esercizio della cura pastorale di una parrocchia — nei casi in cui essa, per scarsità di presbiteri, non potesse avvalersi della cura immediata di un parroco (125) — i diaconi permanenti hanno sempre la precedenza sui fedeli non ordinati. In tali casi, si deve precisare che il moderatore è un sacerdote, poiché soltanto lui è il « pastore proprio » e può ricevere l’incarico della « cura animarum », per la quale il diacono è cooperatore.

Parimenti, i diaconi possono essere destinati alla guida, in nome del parroco o del Vescovo, delle comunità cristiane disperse. (126) « È una funzione missionaria da svolgere nei territori, negli ambienti, negli strati sociali, nei gruppi, dove manchi o non sia facilmente reperibile il presbitero. Specialmente nei luoghi dove nessun sacerdote sia disponibile per celebrare l’Eucaristia, il diacono riunisce e dirige la comunità in una celebrazione della Parola con distribuzione delle sacre Specie, debitamente conservate. (127) È una funzione di supplenza che il diacono svolge per mandato ecclesiale quando si tratta di rimediare alla scarsità di sacerdoti ». (128) In tali celebrazioni, non si mancherà mai di pregare anche per l’incremento delle vocazioni sacerdotali, debitamente illustrate come indispensabili. In presenza di un diacono, la partecipazione all’esercizio della cura pastorale non può essere affidata ad un fedele laico, né ad una comunità di persone; così pure la presidenza di una celebrazione domenicale.

In ogni caso, le competenze del diacono devono essere accuratamente definite per iscritto nel momento del conferimento dell’ufficio.

Tra i diaconi e i diversi soggetti della pastorale si dovranno perseguire, con generosità e convinzione, le forme di una costruttiva e paziente collaborazione. Se è dovere dei diaconi rispettare sempre l’ufficio del parroco e operare in comunione con tutti coloro che ne condividono la cura pastorale, è anche loro diritto essere accettati e pienamente riconosciuti da tutti. Nel caso in cui il Vescovo decida l’istituzione dei consigli pastorali parrocchiali, i diaconi, che hanno ricevuto una partecipazione alla cura pastorale della parrocchia, ne sono membri di diritto. (129) Ad ogni modo, prevalga sempre la carità sincera, che riconosce in ogni ministero un dono dello Spirito per l’edificazione del Corpo di Cristo.

  1. L’ambito diocesano offre numerose opportunità per il fruttuoso ministero dei diaconi.

Infatti, in presenza dei requisiti previsti, possono essere membri degli organismi diocesani di partecipazione; in particolare, del consiglio pastorale (130) e, come detto, del consiglio diocesano per gli affari economici; possono anche partecipare al sinodo diocesano. (131)

Non possono, però, essere membri del consiglio presbiterale, in quanto esso rappresenta esclusivamente il presbiterio. (132)

Nelle curie possono essere chiamati a ricoprire, se in possesso dei requisiti espressamente previsti, l’ufficio di cancelliere, (133) di giudice, (134) di assessore, (135) di uditore, (136) di promotore di giustizia e difensore del vincolo, (137) di notaio. (138)

Non possono, invece, essere costituiti vicari giudiziali, né vicari giudiziali aggiunti, né decani, in quanto questi uffici sono riservati ai sacerdoti. (139)

Altri campi aperti al ministero dei diaconi sono gli organismi o commissioni diocesane, la pastorale in ambienti sociali specifici, in particolare la pastorale della famiglia, o per settori della popolazione che richiedono speciale cura pastorale, come, per esempio, i gruppi etnici.

Nell’espletamento dei suddetti uffici, il diacono terrà sempre ben presente che ogni azione nella Chiesa deve essere segno di carità e di servizio ai fratelli. Nell’azione giudiziaria, amministrativa ed organizzativa cercherà, dunque, di evitare ogni forma di burocratizzazione per non privare il proprio ministero di senso e valore pastorale. Pertanto, per salvaguardare l’integrità del ministero diaconale, chi è chiamato a svolgere questi uffici, sia messo, comunque, in condizione di svolgere il servizio tipico e proprio del diacono.

3

SPIRITUALITÀ DEL DIACONO

Contesto storico attuale

  1. La Chiesa, adunata da Cristo e guidata dallo Spirito Santo secondo il disegno di Dio Padre, « presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina » (140) verso la pienezza del Regno, (141) vive e annunzia il Vangelo nelle concrete circostanze storiche. « Il mondo che essa ha presente è perciò quello degli uomini, ossia l’intera famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive; il mondo che è teatro della storia del genere umano e reca i segni degli sforzi suoi, delle sue sconfitte e delle sue vittorie; il mondo che i cristiani credono creato e conservato in esistenza dall’amore del Creatore; mondo certamente posto sotto la schiavitù del peccato, ma dal Cristo crocifisso e risorto, con la sconfitta del maligno, liberato e destinato, secondo il proposito divino, a trasformarsi e a giungere al suo compimento ». (142)

Il diacono, membro e ministro della Chiesa, deve tener conto, nella sua vita e nel suo ministero, di questa realtà; deve conoscere le culture, le aspirazioni e i problemi del suo tempo. Infatti, egli è chiamato in questo contesto ad essere segno vivo di Cristo Servo e, nello stesso tempo, è chiamato ad assumere il compito della Chiesa « di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto ». (143)

 

Vocazione alla santità

  1. L’universale vocazione alla santità ha la sua fonte nel « battesimo della fede », nel quale tutti siamo stati « fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e, perciò, realmente santi ». (144)

Il sacramento dell’Ordine conferisce ai diaconi « una nuova consacrazione a Dio », mediante la quale « sono consacrati dall’unzione dello Spirito e mandati da Cristo » (145) a servizio del Popolo di Dio, « al fine di edificare il Corpo di Cristo » (Ef 4, 12).

« Scaturisce da qui la spiritualità diaconale, che ha la sua sorgente in quella che il Concilio Vaticano II chiama « grazia sacramentale del diaconato ». (146) Oltre ad essere un aiuto prezioso nel compimento delle varie funzioni, essa incide profondamente nell’animo del diacono, impegnandolo all’offerta, alla donazione di tutta la persona a servizio del Regno di Dio nella Chiesa. Come è indicato dal termine stesso di diaconato, ciò che caratterizza l’intimo sentire e volere di chi riceve il sacramento è lo spirito di servizio. Col diaconato si tende a realizzare ciò che Gesù ha dichiarato in merito alla sua missione: « Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti » ». (147) Così il diacono vive, per mezzo e nel seno del suo ministero, la virtù dell’obbedienza: quando esegue fedelmente gli incarichi che gli vengono affidati, serve l’episcopato ed il presbiterato nei « munera » della missione di Cristo. E ciò che esegue è il ministero pastorale stesso, per il bene degli uomini.

  1. Da ciò deriva la necessità che il diacono accolga con gratitudine l’invito alla sequela di Cristo Servo e dedichi la propria attenzione ad esservi fedele nelle diverse circostanze della vita. Il carattere ricevuto nell’ordinazione produce una configurazione a Cristo alla quale il soggetto deve aderire e che deve fare crescere in tutta la sua vita.

La santificazione, doverosa per ogni fedele, (148) trova per il diacono ulteriore fondamento nella speciale consacrazione ricevuta. (149) Comporta la pratica delle virtù cristiane e dei diversi precetti e consigli di origine evangelica secondo il proprio stato di vita. Il diacono è chiamato a vivere santamente, perché lo Spirito Santo lo ha fatto santo col sacramento del Battesimo e dell’Ordine e lo ha costituito ministro dell’opera con cui la Chiesa di Cristo serve e santifica l’uomo. (150)

In particolare, per i diaconi la vocazione alla santità significa « sequela di Gesù in questo atteggiamento di umile servizio, che non s’esprime soltanto nelle opere di carità, ma investe e modella tutto il modo di pensare e di agire », (151) per cui, « se il loro ministero è coerente con questo spirito, essi mettono maggiormente in luce quel tratto qualificante del volto di Cristo: il servizio », (152) per essere non solo « servi di Dio », ma anche servi di Dio nei propri fratelli. (153)

Rapporti dell’Ordine sacro

  1. L’Ordine sacro conferisce al diacono, mediante gli specifici doni sacramentali, una speciale partecipazione alla consacrazione e missione di Colui che si è fatto servo del Padre nella redenzione dell’uomo e lo inserisce, in modo nuovo e specifico, nel mistero di Cristo, della Chiesa e della salvezza di tutti gli uomini. Per questo motivo, la vita spirituale del diacono deve approfondire e sviluppare questa triplice relazione, nella linea di una spiritualità comunitaria in cui si tenda a testimoniare la natura comunionale della Chiesa.
  2. La prima e più fondamentale relazione è con Cristo che ha assunto la condizione di servo per amore del Padre e dei suoi fratelli, gli uomini. (154) Il diacono in virtù della sua ordinazione è davvero chiamato ad agire in conformità a Cristo Servo.

Il Figlio eterno di Dio, « spogliò se stesso assumendo la condizione di servo » (Fil 2, 7) e visse questa condizione nell’obbedienza al Padre (cf Gv 4, 34) e nell’umile servizio ai fratelli (cf Gv 13, 4-15). In quanto servo del Padre nell’opera della redenzione degli uomini, Cristo costituisce la via, la verità e la vita di ogni diacono nella Chiesa.

Tutta l’attività ministeriale avrà un senso se aiuterà a meglio conoscere, amare e seguire Cristo nella sua diaconia. È necessario, quindi, che i diaconi si adoperino per conformare la loro vita a Cristo, che con la sua obbedienza al Padre « fino alla morte e alla morte di croce » (Fil 2, 8), ha redento l’umanità.

  1. A questa relazione fondamentale è inscindibilmente associata la Chiesa, (155) che Cristo ama, purifica, nutre e cura (cf Ef 5, 25-29). Il diacono non potrebbe vivere fedelmente la sua configurazione a Cristo, senza partecipare del suo amore per la Chiesa, « per la quale non può non nutrire un profondo attaccamento, a motivo della sua missione e della sua istituzione divina ». (156)

Il Rito dell’ordinazione mette in luce il legame che viene ad instaurarsi tra il Vescovo e il diacono: soltanto il Vescovo impone le mani all’eletto, invocando su di lui l’effusione dello Spirito Santo. Ogni diacono, perciò, trova il riferimento del proprio ministero nella comunione gerarchica con il Vescovo. (157)

L’ordinazione diaconale, inoltre, pone in risalto un altro aspetto ecclesiale: comunica una partecipazione da ministro alla diaconia di Cristo con cui il Popolo di Dio, guidato dal Successore di Pietro e dagli altri Vescovi in comunione con lui, e con la cooperazione dei presbiteri, continua a servire l’opera della redenzione degli uomini. Il diacono, quindi, è chiamato a nutrire il suo spirito e il suo ministero con un amore ardente e operoso per la Chiesa, e con una sincera volontà di comunione con il Santo Padre, con il proprio Vescovo e con i presbiteri della diocesi.

  1. Bisogna ricordare, infine, che la diaconia di Cristo ha come destinatario l’uomo, ogni uomo (158) che nel suo spirito e nel suo corpo porta le tracce del peccato, ma è chiamato alla comunione con Dio. « Dio infatti ha amato tanto il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna » (Gv 3, 16). Di questo piano d’amore Cristo si è fatto servo, assumendo la nostra carne; e di questa sua diaconia la Chiesa è segno e strumento nella storia.

Il diacono, dunque, per il sacramento, è destinato a servire i suoi fratelli bisognosi di salvezza. E se in Cristo Servo, nelle sue parole e azioni, l’uomo può vedere in pienezza l’amore con cui il Padre lo salva, anche nella vita del diacono deve poter trovare questa stessa carità. Crescere nell’imitazione dell’amore di Cristo per l’uomo, che supera i limiti di ogni ideologia umana, sarà, quindi, compito essenziale della vita spirituale del diacono.

In coloro che desiderano essere ammessi al tirocinio diaconale, si richiede « una naturale propensione dello spirito al servizio della sacra gerarchia e della comunità cristiana », (159) da non intendere « nel senso di una semplice spontaneità delle disposizioni naturali… Si tratta di una propensione della natura animata dalla grazia, con uno spirito di servizio che conforma il comportamento umano a quello di Cristo. Il sacramento del diaconato sviluppa questa propensione: rende il soggetto più intimamente partecipe dello spirito di servizio di Cristo, ne penetra la volontà con una speciale grazia, facendo sì che egli, in tutto il suo comportamento, sia animato da una propensione nuova al servizio dei fratelli ». (160)

Mezzi di vita spirituale

  1. I suddetti riferimenti evidenziano il primato della vita spirituale. Il diacono, perciò, deve ricordare che vivere la diaconia del Signore supera ogni capacità naturale e, quindi, ha bisogno di assecondare, in piena coscienza e libertà, l’invito di Gesù: « Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me » (Gv 15, 4).

La sequela di Cristo nel ministero diaconale è impresa affascinante ma ardua, piena di soddisfazioni e di frutti, ma anche esposta, talvolta, alle difficoltà e alle fatiche dei veri seguaci del Signore Gesù Cristo. Per realizzarla, il diacono ha bisogno di stare con Cristo affinché sia Lui a portare la responsabilità del ministero, di riservare il primato alla vita spirituale, di vivere con generosità la diaconia, di organizzare il ministero e i suoi obblighi familiari — se coniugato — o professionali in modo da progredire nell’adesione alla persona e alla missione di Cristo Servo.

  1. Fonte primaria del progresso nella vita spirituale è senza dubbio l’adempimento fedele e instancabile del ministero in un motivato e sempre perseguito contesto di unità di vita. (161) Questo, esemplarmente adempiuto, non solo non ostacola la vita spirituale, ma favorisce le virtù teologali, accresce la propria volontà di donazione e servizio ai fratelli e promuove la comunione gerarchica. Opportunamente adattato, vale anche per i diaconi quanto affermato per i presbiteri: « sono ordinati alla perfezione della vita in forza delle stesse azioni sacre che svolgono quotidianamente, come anche di tutto il loro ministero… ma la stessa santità… a sua volta, contribuisce non poco al compimento efficace del loro ministero ». (162)
  2. Il diacono tenga sempre ben presente l’esortazione della liturgia di ordinazione: « Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato l’annunziatore: credi sempre a ciò che proclami, insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni ». (163)

Per proclamare degnamente e fruttuosamente la Parola di Dio, il diacono deve realizzare « un contatto continuo con le Scritture, mediante la sacra lettura assidua e lo studio accurato, affinché non diventi « vano predicatore della Parola di Dio all’esterno colui che non l’ascolta di dentro », (164) mentre deve partecipare ai fedeli a lui affidati le sovrabbondanti ricchezze della Parola divina, specialmente nella sacra Liturgia ». (165)

Dovrà, inoltre, approfondire questa stessa Parola, sotto la guida di coloro che nella Chiesa sono maestri autentici della verità divina e cattolica, (166) per sentirne il richiamo e la potenza salvifica (cf Rom 1, 16). La sua santità si fonda sulla sua consacrazione e missione anche nei confronti della Parola: prenderà coscienza di esserne ministro. Come membro della gerarchia i suoi atti e le sue dichiarazioni impegnano la Chiesa; perciò è essenziale alla sua carità pastorale verificare l’autenticità del proprio insegnamento, la propria comunione effettiva e chiara con il Sommo Pontefice, con l’ordine episcopale e con il proprio Vescovo, non solo circa il simbolo della fede, ma anche circa l’insegnamento del Magistero ordinario e circa la disciplina, nello spirito della professione di fede, previa all’ordinazione, e del giuramento di fedeltà. (167) Infatti, « nella Parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa saldezza della fede, cibo dell’anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale ». (168) Quanto più si accosterà alla Parola divina, perciò, tanto più fortemente sentirà il desiderio di comunicarla ai fratelli. Nella Scrittura è Dio che parla all’uomo; (169) nella predicazione il ministro sacro favorisce questo incontro salvifico. Egli, quindi, dedicherà le sue più attente cure a predicarla instancabilmente, affinché i fedeli non ne siano privati per l’ignoranza o per la pigrizia del ministro e sarà intimamente convinto del fatto che l’esercizio del ministero della Parola non si esaurisce nella sola predicazione.

  1. Ugualmente, quando battezza, quando distribuisce il Corpo e il Sangue del Signore o serve nella celebrazione degli altri sacramenti e dei sacramentali, il diacono verifica la sua identità nella vita della Chiesa: è ministro del Corpo di Cristo, corpo mistico e corpo ecclesiale; ricordi che queste azioni della Chiesa, se vissute con fede e riverenza, contribuiscono alla crescita della sua vita spirituale e all’edificazione della comunità cristiana. (170)
  2. Nella loro vita spirituale i diaconi diano la dovuta importanza ai sacramenti della grazia, che « sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del Corpo di Cristo, e, infine, a rendere culto a Dio ». (171)

Soprattutto, partecipino con particolare fede alla celebrazione quotidiana del sacrificio eucaristico, (172) possibilmente esercitando il proprio munus liturgico, e adorino con assiduità il Signore presente nel sacramento, (173) giacché nell’Eucaristia, fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione, « è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa ». (174) Nell’Eucaristia incontreranno veramente Cristo, che, per amore dell’uomo, si fa vittima di espiazione, cibo di vita eterna, amico vicino ad ogni sofferenza.

Consapevoli della propria debolezza e fiduciosi nella misericordia divina, si accostino con regolare frequenza al sacramento della riconciliazione, (175) in cui l’uomo peccatore incontra Cristo redentore, riceve il perdono delle sue colpe ed è spinto verso la pienezza della carità.

  1. Infine, nell’esercizio delle opere di carità, che il Vescovo gli affiderà, si lasci guidare sempre dall’amore di Cristo per tutti gli uomini e non dagli interessi personali o dalle ideologie, che ledono l’universalità della salvezza o negano la vocazione trascendente dell’uomo. Il diacono ricordi, pure, che la diaconia della carità conduce necessariamente a promuovere la comunione all’interno della Chiesa particolare. La carità è, infatti, l’anima della comunione ecclesiale. Favorisca, quindi, con impegno la fraternità, la cooperazione con i presbiteri e la sincera comunione con il Vescovo.
  2. I diaconi sappiano sempre, in ogni contesto e circostanza, rimanere fedeli al mandato del Signore: « Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo » (Lc 21, 26; cf Fil 4, 6-7).

La preghiera, dialogo personale con Dio, conferirà loro la luce e la forza necessarie per seguire Cristo e per servire i fratelli nelle diverse vicissitudini. Fondati su questa certezza, cerchino di lasciarsi modellare dalle diverse forme di preghiera: la celebrazione della Liturgia delle Ore, nelle modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale, (176) caratterizza tutta la loro vita di preghiera; in quanto ministri, intercedano per tutta la Chiesa. Tale preghiera prosegue nella lectio divina, nell’orazione mentale assidua, nella partecipazione ai ritiri spirituali secondo le disposizioni del diritto particolare. (177)

Abbiano altresì a cuore la virtù della penitenza e gli altri mezzi di santificazione, che tanto favoriscono l’incontro personale con Dio. (178)

  1. La partecipazione al mistero di Cristo Servo indirizza necessariamente il cuore del diacono verso la Chiesa e verso Colei che è la sua Madre santissima. Infatti, non si può separare Cristo dalla Chiesa suo Corpo. La verità dell’unione con il Capo susciterà un vero amore per il Corpo. E questo amore farà sì che il diacono collabori operosamente all’edificazione della Chiesa con la dedizione ai doveri ministeriali, la fraternità e la comunione gerarchica con il proprio Vescovo e il presbiterio. Tutta la Chiesa deve essere nel cuore del diacono: la Chiesa universale, della cui unità il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è principio e fondamento perpetuo e visibile, (179) e la Chiesa particolare, che, « aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l’Eucaristia [rende] veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica ». (180)

L’amore a Cristo e alla Chiesa è profondamente legato alla Beata Vergine, l’umile serva del Signore, che, con l’irrepetibile e ammirevole titolo di madre, è stata socia generosa della diaconia del suo Figlio divino (cf Gv 19, 25-27). L’amore alla Madre del Signore, fondato sulla fede ed espresso nella quotidiana preghiera del santo rosario, nell’imitazione delle sue virtù e nel fiducioso affidamento a Lei, darà senso a manifestazioni di vera e filiale devozione. (181)

A Maria guarderà con venerazione ed affetto profondo ogni diacono; infatti « la Vergine Madre è stata la creatura che più di tutte ha vissuto la piena verità della vocazione, perché nessuno come Lei ha risposto con un amore così grande all’amore immenso di Dio ». (182) Quest’amore particolare alla Vergine, Serva del Signore, nato dalla Parola e tutto radicato nella Parola, si farà imitazione della sua vita. Sarà questo un modo per introdurre nella Chiesa quella dimensione mariana che molto si addice alla vocazione del diacono. (183)

  1. Sarà, infine, di grandissima utilità per il diacono la direzione spirituale regolare. L’esperienza mostra quanto contribuisca il dialogo, sincero e umile, con un saggio direttore, non solo a risolvere i dubbi e i problemi, che inevitabilmente sorgono durante la vita, ma a operare il necessario discernimento, a realizzare una migliore conoscenza di se stessi e a progredire nella fedele sequela di Cristo.

Spiritualità del diacono e stati di vita

  1. A differenza di quanto richiesto per il presbiterato, al diaconato permanente possono essere ammessi anzitutto uomini celibi, ma anche uomini viventi nel sacramento del matrimonio, e uomini vedovi. (184)
  2. La Chiesa riconosce con gratitudine il magnifico dono del celibato concesso da Dio a taluni dei suoi membri e in modi diversi lo ha collegato, sia in Oriente che in Occidente, con il ministero ordinato, al quale è sempre mirabilmente consono. (185) La Chiesa sa pure che questo carisma, accettato e vissuto per amore al Regno dei cieli (cf Mt 19, 12), indirizza l’intera persona del diacono verso Cristo, che, nella verginità, dedicò se stesso per il servizio del Padre e per condurre gli uomini alla pienezza del Regno. Amare Dio e servire i fratelli in questa scelta di totalità, lungi dal contraddire lo sviluppo personale dei diaconi, lo favorisce, poiché la vera perfezione di ogni uomo è la carità. Infatti, nel celibato, l’amore si qualifica come segno di consacrazione totale a Cristo con cuore indiviso e di più libera dedicazione al servizio di Dio e degli uomini, (186) proprio perché la scelta celibataria non è disprezzo del matrimonio, né fuga dal mondo, ma piuttosto è modo privilegiato di servire gli uomini e il mondo.

Gli uomini del nostro tempo, sommersi tante volte nell’effimero, sono specialmente sensibili alla testimonianza di coloro che proclamano l’eterno con la propria vita. I diaconi, quindi, non mancheranno di offrire ai fratelli questa testimonianza con la fedeltà al loro celibato, così da stimolarli a cercare quei valori che manifestano la vocazione dell’uomo alla trascendenza. « Il celibato « per il regno » non è soltanto un segno escatologico, ma ha anche un grande significato sociale, nella vita presente, per il servizio al popolo di Dio ». (187)

Per meglio custodire durante tutta la vita il dono ricevuto da Dio per il bene della Chiesa intera, i diaconi non confidino eccessivamente sulle proprie risorse, ma abbiano sempre spirito di umile prudenza e vigilanza, ricordando che « lo spirito è pronto, ma la carne è debole » (Mt 26, 41); siano fedeli, altresì, alla vita di preghiera e ai doveri ministeriali.

Si comportino con prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità possa mettere in pericolo la continenza oppure suscitare scandalo. (188)

Siano, infine, consapevoli che l’attuale società pluralista obbliga ad attento discernimento circa l’uso degli strumenti della comunicazione sociale.

  1. Anche il sacramento del matrimonio, che santifica l’amore dei coniugi e lo costituisce segno efficace dell’amore con cui Cristo si dona alla Chiesa (cf Ef 5, 25), è un dono di Dio e deve alimentare la vita spirituale del diacono sposato. Poiché la vita coniugale e familiare e il lavoro professionale riducono inevitabilmente il tempo da dedicare al ministero, si richiede un particolare impegno per raggiungere la necessaria unità, anche attraverso la preghiera in comune. Nel matrimonio l’amore si fa donazione interpersonale, mutua fedeltà, sorgente di vita nuova, sostegno nei momenti di gioia e di dolore; in una parola, l’amore si fa servizio. Vissuto nella fede, questo servizio familiare è, per gli altri fedeli, esempio di amore in Cristo e il diacono coniugato lo deve usare anche come stimolo della sua diaconia nella Chiesa.

Il diacono sposato deve sentirsi particolarmente responsabilizzato nell’offrire una chiara testimonianza della santità del matrimonio e della famiglia. Quanto più cresceranno nel mutuo amore, tanto più forte diventerà la loro donazione ai figli e tanto più significativo sarà il loro esempio per la comunità cristiana. « L’arricchimento e l’approfondimento dell’amore sacrificale e reciproco tra marito e moglie costituisce forse il più significativo coinvolgimento della moglie del diacono nel ministero pubblico del proprio marito nella Chiesa ». (189) Questo amore cresce grazie alla virtù di castità, la quale fiorisce sempre, anche mediante l’esercizio della paternità responsabile, con l’apprendimento del rispetto per il coniuge e con la pratica di una certa continenza. Tale virtù favorisce questa donazione matura che si manifesta presto nel ministero, fuggendo gli atteggiamenti possessivi, l’idolatria della riuscita professionale, l’incapacità ad organizzare il tempo, favorendo invece relazioni interpersonali autentiche, la delicatezza e la capacità di dare ad ogni cosa il suo giusto posto.

Siano curate opportune iniziative di sensibilizzazione al ministero diaconale, rivolte a tutta la famiglia. La sposa del diacono, che ha dato il suo consenso alla scelta del marito, (190) sia aiutata e sorretta perché viva il proprio ruolo con gioia e discrezione, ed apprezzi tutto ciò che riguarda la Chiesa, in particolare i compiti affidati al marito. Per questo motivo è opportuno che sia informata delle attività del marito, evitando tuttavia ogni indebita invasione, in modo da concordare e realizzare un equilibrato ed armonico rapporto tra la vita familiare, professionale ed ecclesiale. Anche i figli del diacono, se adeguatamente preparati, potranno apprezzare la scelta del padre ed impegnarsi con particolare attenzione nell’apostolato e nella coerente testimonianza di vita.

In conclusione, la famiglia del diacono sposato, come, per altro, ogni famiglia cristiana, è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa nelle circostanze del mondo attuale. «Il diacono e sua moglie devono essere un esempio di fedeltà e indissolubilità del matrimonio cristiano dinanzi al mondo che avverte un profondo bisogno di questi segni. Affrontando con spirito di fede le sfide della vita matrimoniale e le esigenze della vita quotidiana, esse rafforzano la vita familiare non solo della comunità ecclesiale ma dell’intera società. Esse mostrano anche come gli obblighi della famiglia, del lavoro e del ministero possano armonizzarsi nel servizio della missione della Chiesa. I diaconi, le loro mogli e i figli possono essere di grande incoraggiamento per tutti coloro che sono impegnati a promuovere la vita familiare». (191)

  1. Occorre riflettere sulla situazione, determinata dalla morte della sposa di un diacono. È un momento dell’esistenza che domanda di essere vissuto nella fede e nella speranza cristiana. La vedovanza non deve distruggere la dedizione ai figli, se ci sono; neppure dovrebbe indurre alla tristezza senza speranza. Questa tappa della vita, anche se dolorosa, costituisce una chiamata alla purificazione interiore e uno stimolo a crescere nella carità e nel servizio ai propri cari e a tutti i membri della Chiesa. È anche una chiamata a crescere nella speranza, giacché l’adempimento fedele del ministero è una via per raggiungere Cristo e le persone care nella gloria del Padre.

Bisogna riconoscere, tuttavia, che questo evento introduce nella vita quotidiana della famiglia una situazione nuova, che influisce sui rapporti personali e determina, in non pochi casi, problemi economici. Per tale motivo, il diacono rimasto vedovo dovrà essere aiutato con grande carità a discernere e ad accettare la sua nuova situazione personale; a non trascurare l’impegno educativo nei confronti degli eventuali figli, nonché le nuove necessità della famiglia.

In particolare, il diacono vedovo dovrà essere seguito nell’adempimento dell’obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua (192) e sorretto nella comprensione delle profonde motivazioni ecclesiali che rendono impossibile il passaggio a nuove nozze (cf 1 Tm 3, 12), in conformità alla costante disciplina della Chiesa, sia d’Oriente che d’Occidente. (193) Ciò potrà essere realizzato con una intensificazione della propria dedizione agli altri, per amore di Dio, nel ministero. In questi casi sarà di grande conforto per i diaconi l’aiuto fraterno degli altri ministri, dei fedeli e la vicinanza del Vescovo.

Se è la moglie del diacono a restare vedova, essa, secondo le possibilità, non sia mai trascurata dai ministri e dai fedeli nelle sue necessità.

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FORMAZIONE PERMANENTE DEL DIACONO

Caratteristiche

  1. La formazione permanente dei diaconi è un’esigenza umana, che si pone in continuità con la chiamata soprannaturale per servire ministerialmente la Chiesa e con l’iniziale formazione al ministero, al punto da considerare i due momenti come appartenenti all’unico organico percorso di vita cristiana e diaconale. (194) Infatti, « per chi riceve il diaconato vi è un obbligo di formazione dottrinale permanente, che perfezioni e attualizzi sempre più quella richiesta prima dell’ordinazione », (195) in modo che la vocazione « al » diaconato continui e si riesprima come vocazione « nel » diaconato, attraverso la periodica rinnovazione del « sì, lo voglio » pronunciato il giorno dell’ordinazione.

Deve essere dunque considerata — sia da parte della Chiesa, che la impartisce, sia da parte dei diaconi, che la ricevono — come un mutuo diritto-dovere fondato sulla verità dell’impegno vocazionale assunto.

Il fatto di dover continuare sempre ad offrire e ricevere l’adeguata formazione integrale costituisce, per i Vescovi e per i diaconi, un obbligo non trascurabile.

Le caratteristiche di obbligatorietà, globalità, interdisciplinarietà, profondità, scientificità e propedeuticità alla vita apostolica di tale formazione permanente sono costantemente richiamate dalla normativa ecclesiastica (196) e sono ancor più necessarie se la formazione iniziale non fosse stata conseguita secondo il modello ordinario.

Tale formazione assume i caratteri della « fedeltà » a Cristo e alla Chiesa e della « continua conversione », frutto della grazia sacramentale vissuta nella dinamica della carità pastorale propria di ogni articolazione del ministero ordinato. Essa si configura come scelta fondamentale, che esige di riaffermarsi e di riesprimersi lungo gli anni del diaconato permanente, attraverso una lunga serie di risposte coerenti, radicate e vivificate dal « sì » iniziale. (197)

Motivazioni

  1. Traendo ispirazione dalla preghiera di ordinazione, la formazione permanente si fonda sulla necessità per il diacono di un amore per Gesù Cristo che spinge all’imitazione (« siano immagine del tuo Figlio »); tende a confermarlo nella fedeltà indiscussa alla personale vocazione al ministero (« compiano fedelmente l’opera del ministero »); propone la sequela di Cristo Servo con radicalità e franchezza (« l’esempio della loro vita sia un richiamo costante al Vangelo… siano sinceri… premurosi… vigilanti… »).

La formazione permanente trova, dunque, « il suo fondamento proprio e la sua motivazione originale nel dinamismo stesso dell’ordine ricevuto » (198) e trae il suo alimento primordiale dall’Eucaristia, compendio del mistero cristiano, sorgente inesauribile di ogni energia spirituale. Anche al diacono si può, in qualche modo, applicare l’esortazione dell’apostolo Paolo a Timoteo: « Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te » (2 Tim 1, 6; cf 1 Tim 4, 14-16). Le esigenze teologiche della sua chiamata ad una singolare missione di servizio ecclesiale richiedono dal diacono un amore crescente per la Chiesa e per i suoi fratelli, manifestato nel fedele adempimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. Scelto da Dio per essere santo, servendo la Chiesa e tutti gli uomini, il diacono deve crescere nella coscienza della propria ministerialità in modo continuo, equilibrato, responsabile, sollecito e sempre gioioso.

Soggetti

  1. Considerata dalla prospettiva del diacono, primo responsabile e protagonista, la formazione permanente rappresenta, quindi, prima di tutto, un perenne processo di conversione, che interessa l’essere del diacono come tale, vale a dire, tutta la sua persona consacrata dal sacramento dell’Ordine e messa al servizio della Chiesa e ne sviluppa tutte le potenzialità, al fine di fargli vivere in pienezza i doni ministeriali ricevuti, in ogni periodo e condizione di vita e nelle diverse responsabilità conferitegli dal Vescovo. (199)

La sollecitudine della Chiesa per la formazione permanente dei diaconi sarebbe perciò inefficace senza l’impegno di ciascuno di essi. Tale formazione non può pertanto venir ridotta alla sola partecipazione ai corsi, alle giornate di studio, ecc., ma richiede che ogni diacono, consapevole di questa necessità, la coltivi con interesse e con un certo spirito di sana iniziativa. Il diacono curi la lettura di libri scelti con criteri ecclesiali, non manchi di seguire qualche pubblicazione periodica di provata fedeltà al magistero e non trascuri la meditazione quotidiana. Formarsi sempre di più per servire sempre meglio e di più è una parte importante del servizio che gli viene richiesto.

  1. Considerata dalla prospettiva del Vescovo, (200) e dei presbiteri, cooperatori dell’ordine episcopale, che portano la responsabilità e il peso del suo espletamento, la formazione permanente consiste nell’aiutare i diaconi a superare qualsiasi dualismo o rottura fra spiritualità e ministerialità ma, prima ancora, a superare ogni rottura fra la propria eventuale professione civile e la spiritualità diaconale, « a rispondere generosamente all’impegno richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per mezzo del sacramento dell’Ordine; nel custodire, difendere e sviluppare la loro specifica identità e vocazione; nel santificare se stessi e gli altri mediante l’esercizio del ministero ». (201)

Le due prospettive sono complementari e si richiamano reciprocamente in quanto fondate, con l’aiuto dei doni soprannaturali, nell’unità interiore della persona.

L’aiuto che i formatori sono chiamati ad offrire sarà tanto più efficace quanto più rispondente alle necessità personali di ciascun diacono, poiché ognuno vive il proprio ministero nella Chiesa come persona irrepetibile e nelle proprie circostanze.

Tale accompagnamento personalizzato, farà anche sentire ai diaconi l’amore con cui la madre Chiesa è vicina al loro impegno per vivere la grazia del sacramento nella fedeltà. È quindi di somma importanza che i diaconi abbiano modo di scegliere un direttore spirituale, approvato dal Vescovo, con il quale avere regolari e frequenti colloqui.

Per altro, l’intera comunità diocesana è, in qualche modo, coinvolta nella formazione dei diaconi (202) e, in particolare, lo è il parroco, o altro sacerdote a ciò designato, che presterà il proprio sostegno con fraterna sollecitudine.

Specificità

  1. La cura e l’impegno personale nella formazione permanente sono segni inequivocabili di una risposta coerente alla vocazione divina, di un amore sincero alla Chiesa e di una preoccupazione pastorale autentica nei confronti dei fedeli cristiani e di tutti gli uomini. Si può estendere ai diaconi quanto affermato per i presbiteri: « La formazione permanente si presenta come un mezzo necessario … per raggiungere il fine della sua vocazione, che è il servizio di Dio e del suo popolo ». (203)

La formazione permanente è veramente un’esigenza, che si pone in continuità con la formazione iniziale, con la quale condivide ragioni di finalità e di significato e, nei confronti della quale, compie una funzione di integrazione, di custodia e di approfondimento.

L’essenziale disponibilità del diacono nei confronti degli altri costituisce una espressione pratica della configurazione sacramentale a Cristo Servo, ricevuta mediante l’Ordine sacro e impressa nell’anima con il carattere: è un traguardo e un richiamo permanente per il ministero e la vita dei diaconi. In tale prospettiva, la formazione permanente non può ridursi ad un semplice impegno di completamento culturale o pratico per un maggiore o un migliore fare. La formazione permanente non deve aspirare soltanto a garantire l’aggiornamento, ma deve tendere a facilitare una progressiva conformazione pratica dell’intera esistenza del diacono con Cristo che tutti ama e tutti serve.

Ambiti

  1. La formazione permanente deve comprendere e armonizzare tutte le dimensioni della vita e del ministero del diacono. Pertanto, come per i presbiteri, deve essere completa, sistematica e personalizzata, nelle sue diverse dimensioni: umana, spirituale, intellettuale, pastorale. (204)
  2. Curare i diversi aspetti della formazione umana dei diaconi costituisce, oggi, come nel passato, un compito importante dei Pastori. Il diacono, consapevole di essere stato scelto come uomo tra gli uomini, per mettersi al servizio della salvezza di tutti gli uomini, deve essere pronto a lasciarsi aiutare nell’opera di miglioramento delle proprie qualità umane — strumenti preziosi per il suo servizio ecclesiale — e a perfezionare tutti quegli aspetti della sua personalità, che possano rendere più efficace il suo ministero.

Per realizzare quindi utilmente la sua vocazione alla santità e la sua peculiare missione ecclesiale, egli — con gli occhi fissi a Colui che è perfetto Dio e perfetto uomo — si deve applicare anzitutto nella pratica delle virtù naturali e soprannaturali, che lo renderanno più simile all’immagine di Cristo e più degno della stima dei suoi fratelli. (205) In particolare, dovrà curare, nel suo ministero e nella sua vita quotidiana, la bontà del cuore, la pazienza, l’amabilità, la forza d’animo, l’amore per la giustizia, la fedeltà alla parola data, lo spirito di sacrificio, la coerenza con gli impegni liberamente assunti, lo spirito di servizio, ecc.

La pratica di queste virtù aiuterà i diaconi a diventare uomini di personalità equilibrata, maturi nell’agire e nel discernere fatti e circostanze.

È altresì importante che il diacono, conscio della dimensione di esemplarità del suo comportamento sociale, rifletta sulla importanza della capacità di dialogo, sulla correttezza delle varie forme di relazioni umane, sulle attitudini al discernimento delle culture, sul valore dell’amicizia, sulla signorilità del tratto. (206)

  1. La formazione spirituale permanente è in stretta connessione con la spiritualità diaconale, che deve alimentare e far progredire, e con il ministero, sostenuto da « un vero incontro personale con Gesù, da un fiducioso colloquio con il Padre, da una profonda esperienza dello Spirito ». (207) I diaconi vanno quindi specialmente incoraggiati e sostenuti dai Pastori a coltivare responsabilmente la propria vita spirituale, dalla quale sorge con abbondanza la carità che sostiene e rende fecondo il loro ministero, evitando il pericolo di cadere nell’attivismo o in una mentalità « burocratica » nell’esercizio del diaconato.

In particolare, la formazione spirituale dovrà sviluppare nei diaconi atteggiamenti collegati con la triplice diaconia della parola, della liturgia e della carità.

La meditazione assidua della S. Scrittura realizzerà familiarità e dialogo adorante con il Dio vivente, favorendo una assimilazione di tutta la Parola rivelata.

La conoscenza profonda della Tradizione e dei libri liturgici aiuterà il diacono a riscoprire continuamente le ricchezze inesauribili dei divini misteri per essere ministro degno.

La sollecitudine fraterna nella carità avvierà il diacono a diventare animatore e coordinatore delle iniziative di misericordia spirituale e corporale, quasi segno vivente della carità della Chiesa.

Tutto ciò richiede una programmazione accurata e realistica dei mezzi e dei tempi, cercando sempre di evitare le improvvisazioni. Oltre a stimolare la direzione spirituale, si devono prevedere corsi e sessioni speciali di studio su questioni appartenenti alla grande tradizione teologica spirituale cristiana, periodi particolarmente intensi di spiritualità, visite a luoghi spiritualmente significativi.

In occasione degli esercizi spirituali, ai quali dovrebbe partecipare almeno ogni due anni, (208) il diacono non mancherà di tracciare un concreto progetto di vita, da verificare periodicamente con il proprio direttore spirituale. In esso non dovrebbero mancare i tempi dedicati quotidianamente alla fervida devozione eucaristica, alla filiale pietà mariana e alle pratiche ascetiche abituali, oltre che alla preghiera liturgica e alla meditazione personale.

Il centro unificatore di questo itinerario spirituale è l’Eucaristia. Essa costituisce il criterio orientativo, la dimensione permanente di tutta la vita e l’azione diaconale, il mezzo indispensabile per una consapevole perseveranza, per ogni autentico rinnovamento e per giungere così ad una sintesi equilibrata della propria vita. In tale ottica, la formazione spirituale del diacono riscopre l’Eucaristia come Pasqua, nella sua articolazione annuale (la Settimana Santa), settimanale (la Domenica), quotidiana (la Messa feriale).

  1. L’inserimento dei diaconi nel mistero della Chiesa, in virtù del loro battesimo e del primo grado del sacramento dell’Ordine, rende necessario che la formazione permanente rafforzi in essi la coscienza e la volontà di vivere in motivata, operosa e matura comunione con i presbiteri e con il proprio Vescovo, nonché con il Sommo Pontefice, che è il fondamento visibile dell’unità di tutta la Chiesa.

Così formati, i diaconi, nel loro ministero, si proporranno pure come animatori di comunione. In particolare, laddove si verificassero tensioni, non mancheranno di promuovere la pacificazione per il bene della Chiesa.

  1. Occorre organizzare opportune iniziative (giornate di studio, corsi di aggiornamento, frequenza di corsi o seminari presso istituzioni accademiche) per approfondire la dottrina della fede. Sarà particolarmente utile, in questo senso, fomentare lo studio attento, approfondito e sistematico del Catechismo della Chiesa Cattolica.

È indispensabile verificare la corretta conoscenza del sacramento dell’Ordine, dell’Eucarestia e dei sacramenti più consuetamente affidati ai diaconi, come il Battesimo ed il Matrimonio. È necessario anche approfondire ambiti o tematiche della filosofia, dell’ecclesiologia, della teologia dogmatica, della Sacra Scrittura e del diritto canonico più utili per l’adempimento del loro ministero.

Oltre che favorire un sano aggiornamento, tali incontri dovrebbero condurre alla preghiera, ad una maggiore comunione e ad un’azione pastorale sempre più incisiva, quale risposta alle urgenti necessità della nuova evangelizzazione.

Si devono approfondire in forma comunitaria e con guida autorevole anche i documenti del Magistero, specialmente quelli che esprimono la posizione della Chiesa riguardo a problemi dottrinali e morali maggiormente sentiti, mirando sempre al ministero pastorale. Così facendo si potrà esprimere e realizzare la dovuta obbedienza al Pastore universale della Chiesa e ai Pastori diocesani, rafforzando anche la fedeltà alla dottrina e alla disciplina della Chiesa in un rinsaldato vincolo di comunione.

È del massimo interesse e di grande attualità, inoltre, studiare, approfondire e diffondere la dottrina sociale della Chiesa. L’inserimento di buona parte dei diaconi nelle professioni, nel lavoro e nella famiglia, infatti, consentirà di elaborare mediazioni efficaci per la conoscenza e l’attuazione dell’insegnamento sociale cristiano.

Coloro che ne hanno le capacità possono essere indirizzati dal Vescovo alla specializzazione in una disciplina teologica, conseguendo possibilmente i gradi accademici presso centri accademici pontifici o riconosciuti dalla Sede Apostolica, che assicurino una formazione dottrinalmente corretta.

Infine, abbiano sempre a cuore lo studio sistematico, non solo per perfezionare il loro sapere teologico, ma anche per rivitalizzare continuamente il loro ministero, rendendolo sempre adeguato alle necessità della comunità ecclesiale.

  1. Accanto all’approfondimento doveroso delle scienze sacre, va curata una adeguata acquisizione delle metodologie pastorali (209) per un efficace ministero.

La formazione pastorale permanente consiste, in primo luogo, nel promuovere continuamente l’impegno del diacono a perfezionare l’efficacia del proprio ministero, di rendere presente nella Chiesa e nella società l’amore e il servizio di Cristo a tutti gli uomini senza distinzioni, specialmente ai più deboli e bisognosi. Infatti, è dalla carità pastorale di Gesù che il diacono attinge la forza e il modello del suo agire. Questa stessa carità spinge e stimola il diacono, collaborando con il Vescovo e i presbiteri, a promuovere la missione propria dei fedeli laici nel mondo. Egli è perciò stimolato «a conoscere sempre meglio la condizione reale degli uomini, ai quali è mandato, a discernere nelle circostanze storiche nelle quali è inserito gli appelli dello Spirito, a ricercare i metodi più adatti e le forme più utili per esercitare oggi il suo ministero » (210) in leale e convinta comunione con il Sommo Pontefice e con il proprio Vescovo.

Tra queste forme, l’apostolato odierno richiede anche il lavoro in gruppo, che, per essere fruttuoso, esige di sapere rispettare e difendere, in sintonia con la natura organica della comunione ecclesiale, la diversità e complementarità dei doni e delle funzioni rispettive dei presbiteri, dei diaconi e di tutti gli altri fedeli.

Organizzazione e mezzi

  1. La varietà di situazioni, presenti nelle Chiese particolari, rende arduo definire un quadro esauriente sulla organizzazione e sui mezzi idonei per una congrua formazione permanente dei diaconi. È necessario scegliere gli strumenti formativi sempre in un contesto di chiarezza teologica e pastorale.

Sembra più opportuno, perciò, offrire soltanto alcune indicazioni di carattere generale, facilmente traducibili nelle diverse situazioni concrete.

  1. Luogo primo della formazione permanente dei diaconi è lo stesso ministero. Attraverso il suo esercizio il diacono matura, focalizzando sempre più la propria vocazione personale alla santità nell’adempimento dei propri doveri sociali ed ecclesiali, in particolare, delle funzioni e responsabilità ministeriali. La coscienza di ministerialità costituisce quindi lo scopo preferenziale della specifica formazione che viene impartita.
  2. L’itinerario di formazione permanente deve svilupparsi sulla base di un preciso e accurato progetto stabilito e verificato dall’autorità competente, con la caratteristica dell’unitarietà, scandita con progressione per tappe, in piena sintonia col Magistero ecclesiastico. È opportuno stabilire un minimo indispensabile per tutti, da non confondere con gli itinerari di approfondimento.

Questo progetto deve prendere in considerazione due livelli formativi strettamente collegati fra di loro: quello diocesano, che ha come referente il Vescovo o un suo delegato; quello della comunità, in cui il diacono esercita il proprio ministero, che ha come referente il parroco o altro sacerdote.

  1. La prima nomina del diacono in una comunità o in un ambito pastorale rappresenta un momento delicato. La sua presentazione ai responsabili della comunità (parroco, sacerdoti, ecc.) e di questa allo stesso diacono, oltre che favorire la reciproca conoscenza, contribuirà a improntare subito la collaborazione sulla base della stima e del dialogo rispettoso, in uno spirito di fede e di carità. Può risultare proficuamente formativa la propria comunità cristiana, quando il diacono vi si inserisce con l’animo di chi sa rispettare le sane tradizioni, sa ascoltare, discernere, servire ed amare così come farebbe il Signore Gesù.

L’esperienza pastorale iniziale sarà seguita con particolare attenzione da un esemplare sacerdote responsabile, incaricato dal Vescovo.

  1. Saranno garantiti ai diaconi incontri periodici di contenuto liturgico, di spiritualità, di aggiornamento, di verifica e di studio a livello diocesano o sovradiocesano.

Sarà bene prevedere, sotto l’autorità del Vescovo e senza moltiplicare strutture, raduni periodici tra sacerdoti, diaconi, religiose, religiosi e laici impegnati nell’esercizio della cura pastorale, sia per superare l’isolamento di piccoli gruppi, sia per garantire l’unità di vedute e di azione di fronte ai diversi modelli pastorali.

Il Vescovo seguirà con sollecitudine i diaconi suoi collaboratori, presenziando agli incontri, secondo le sue possibilità e, se impedito, non mancherà di farsi rappresentare.

  1. Con l’approvazione del Vescovo deve essere elaborato un piano di formazione permanente realistico e realizzabile, conforme alle presenti disposizioni, che tenga conto dell’età e delle specifiche situazioni dei diaconi, insieme alle esigenze del loro ministero pastorale.

A tale scopo, il Vescovo potrà costituire un gruppo di idonei formatori o, eventualmente, richiedere la collaborazione delle diocesi vicine.

  1. È auspicabile che il Vescovo istituisca un organismo di coordinamento dei diaconi, per programmare, coordinare e verificare il ministero diaconale: dal discernimento vocazionale, (211) alla formazione e all’esercizio del ministero, compresa la formazione permanente.

Faranno parte di tale organismo lo stesso Vescovo, che lo presiederà, o un sacerdote suo delegato, insieme ad un proporzionato numero di diaconi. Detto organismo non mancherà di tenere i dovuti collegamenti con gli altri organismi diocesani.

Norme proprie, emanate dal Vescovo, regoleranno tutto ciò che riguarda la vita e il funzionamento di tale organismo.

  1. Per i diaconi coniugati saranno programmate, oltre alle altre, iniziative e attività di formazione permanente, che, secondo l’opportunità, coinvolgano, in qualche modo, anche le mogli e l’intera famiglia, tenendo sempre presente l’essenziale distinzione di ruoli e la chiara indipendenza del ministero.
  2. I diaconi valorizzeranno tutte quelle iniziative che, abitualmente, le Conferenze Episcopali o le diocesi promuovono per la formazione permanente del clero: ritiri spirituali, conferenze, giornate di studio, convegni, corsi integrativi a carattere teologico-pastorale.

Essi avranno anche cura di non mancare a quelle iniziative che più segnatamente riguarderanno il loro ministero di evangelizzazione, liturgico e di carità.

 

 

 

 

Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, ha approvato il presente Direttorio e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dal Palazzo delle Congregazioni, il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro, dell’anno 1998.

Darío Card. Castrillón Hoyos
Prefetto

Csaba Ternyák
Arcivescovo titolare di Eminenziana
Segretario

 

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NOTE

(1) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28a.

(2) Cf C.I.C., can. 1034, § 1; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, I, a: l.c., 538.

(3) Cf ibidem, cann. 265-266.

(4) Cf ibidem, cann. 1034, § 1, 1016, 1019; Cost. ap. Spirituali militum curae, VI, §§ 3-4; C.I.C., can. 295, § 1.

(5) Cf ibidem, cann. 267-268 § 1.

(6) Cf ibidem, can. 271.

(7) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 30: l.c., 703.

(8) Cf C.I.C., can. 678 §§ 1-3; 715; 738; cf anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VII, 3335: l.c., 704.

(9) Cf Segreteria di Stato, Lettera al Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, Prot. N. 122.735, del 3 gennaio 1984.

(10) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, n. 15; Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 23: l.c., 702.

(11) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 201, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, p. 110; cf anche C.I.C., can. 273.

(12) « … Chi fosse dominato da una mentalità di contestazione, o di opposizione all’autorità, non potrebbe adempiere adeguatamente alle funzioni diaconali. Il diaconato non può essere conferito che a coloro che credono al valore della missione pastorale del vescovo e del presbitero, e all’assistenza dello Spirito Santo che li guida nella loro attività e nelle loro decisioni. In particolare va ripetuto che il diacono deve « professare al vescovo riverenza ed obbedienza »… Il servizio del diacono è rivolto, poi, alla propria comunità cristiana e a tutta la Chiesa, per la quale non può non nutrire un profondo attaccamento, a motivo della sua missione e della sua istituzione divina » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale $[20 ottobre 1993$

(13) C.I.C., can. 274, § 2.

(14) « …tra i compiti del diacono vi è quello di « promuovere e sostenere le attività apostoliche dei laici ». In quanto presente e inserito più del sacerdote negli ambiti e nelle strutture secolari, egli si devesentire incoraggiato a favorire l’avvicinamento tra il ministero ordinato e le attività dei laici, nel comune servizio al Regno di Dio » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale $[13 ottobre 1993$

(15) Cf C.I.C., can. 282.

(16) Cf ibidem, can. 288, in riferimento al can. 284.

(17) Cf ibidem, can. 284; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), n. 66, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 67-68; Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, chiarimento circa il valore vincolante dell’art. 66 (22 ottobre 1994): Rivista « Sacrum Ministerium », 2 (1995), p. 263.

(18) Cf C.I.C., can. 669.

(19) Cf ibidem, can. 278, §§ 1-2, in esplicitazione del can. 215.

(20) Cf ibidem, can. 278, § 3 e can. 1374; ed anche Conferenza Episcopale Tedesca, Dichiar. « Chiesa cattolica e massoneria », 28 febbraio 1980.

(21) Cf Congregazione per il Clero, Dichiar. Quidam Episcopi (8 marzo 1982), IV: AAS 74 (1982), pp. 642-645.

(22) Cf C.I.C., can. 299, § 3; can. 304.

(23) Cf ibidem, can. 305.

(24) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Vescovi dello Zaïre in Visita « ad Limina » (30 aprile 1983), n. 4: Insegnamenti, VI, 1 (1983), pp. 1112-1113; Allocuzione ai Diaconi permanenti (16 marzo 1985): Insegnamenti, VIII, 1 (1985), pp. 648-650; cf anche Allocuzione per l’ordinazione di otto nuovi Vescovi a Kinshasa (4 maggio 1980), 3-5: Insegnamenti, III, 1 (1980), pp. 1111-1114; Catechesi nell’udienza generale (6 ottobre 1993): Insegnamenti, XVI, 2 (1993), pp. 951-955.

(25) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 33; cf anche C.I.C., can. 225.

(26) Cf C.I.C., can. 288, in riferimento al can. 285, §§ 3-4.

(27) Cf ibidem, can. 288, in riferimento al can. 286.

(28) Cf ibidem, can. 222, § 2 ed anche can. 225, § 2.

(29) Cf ibidem, can. 672.

(30) Ibidem, can. 287, § 1.

(31) Ibidem, can. 287, § 2.

(32) Ibidem, can. 288.

(33) Cf ibidem, can. 283.

(34) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 21: l.c., 701.

(35) Cf C.I.C., can. 281.

(36) « Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell’ufficio, sia le circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio » (C.I.C., can. 281, § 1).

(37) « Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia » (C.I.C., can. 281, § 2).

(38) C.I.C., can. 281, § 3. Con il termine rimunerazione nel diritto canonico si vuole indicare, a differenza dal diritto civile, più che lo stipendio in senso tecnico, il compenso atto a consentire un onesto e congruo sostentamento del ministro, quando tale compenso è dovuto per giustizia.

(39) Ibidem, can. 1274, § 1.

(40) Ibidem, can. 1274, § 2.

(41) Cf ibidem, can. 281, § 1.

(42) Cf ibidem, can. 281, § 3.

(43) Cf ibidem, can. 281, § 3.

(44) Cf ibidem, cann. 290-293.

(45) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(46) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Diaconi Permanenti (16 marzo 1985), n. 2: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 649; cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29; C.I.C., can. 1008.

(47) Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei Princìpi e delle Norme sull’Ecumenismo (25 marzo 1993), 71: AAS 85 (1993), p. 1069; Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio (28 maii 1992): AAS 85 (1993), pp. 838 ss.

(48) Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei Princìpi e delle Norme sull’Ecumenismo (25 marzo 1993), 70: l.c., 1068.

(49) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: ed. cit., p. 125: « Accipe Evangelium Christi, cuius praeco effectus es; et vide, ut quod legeris credas, quod credideris doceas, quod docueris imiteris ».

(50) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29. « Spetta anche ai diaconi servire il Popolo di Dio nel ministero della Parola, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio » (C.I.C., can. 757); « Nella predicazione, i diaconi partecipano al ministero dei sacerdoti » (Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Seminaristi nella Basilica dell’Oratorio di St. Joseph – Montréal, Canada $[11 settembre 1984$

(51) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 4.

(52) Cf ibidem, Cost. dogm. Dei verbum, 25; Congregazione per l’Educazione Cattolica, Lett. circ. Come è a conoscenza; C.I.C., can. 760.

(53) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25a; Cost. dogm. Dei Verbum, 10a.

(54) Cf C.I.C., can. 753.

(55) Ibidem, can. 760.

(56) Cf ibidem, can. 769.

(57) Cf Institutio Generalis Missalis Romani, n. 61; Missale Romanum, Ordo lectionis Missae Praenotanda, n. 8, 24 e 50: ed. typica altera, 1981.

(58) Cf C.I.C., can. 764.

(59) Cf Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), nn. 45-47: l.c., 43-48.

(60) Cf Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 42, 61; cf Congregazione per il Clero, Pontificio Consiglio per i Laici, Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Congregazione per i Vescovi, Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 3.

(61) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 35; cf 52; C.I.C., can. 767, § 1.

(62) Cf C.I.C., can. 779.

(63) Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975): AAS 68 (1976), pp. 5-76.

(64) Cf C.I.C., cann. 804-805.

(65) Cf ibidem, can. 810.

(66) Cf ibidem, can. 761.

(67) Cf ibidem, can. 822.

(68) Cf ibidem, can. 823, § 1.

(69) Ibidem, 831, §§ 1-2.

(70) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2a.

(71) Cf C.I.C., cann. 784, 786.

(72) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 16; Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).

(73) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Dogm. Lumen gentium, 29.

(74) Ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.

(75) Ibidem, 7d.

(76) Cf ibidem, 22, 3; C.I.C., cann. 841, 846.

(77) Cf C.I.C., can. 840.

(78) « I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto » (C.I.C., can. 835, § 3).

(79) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1570; cf Caeremoniale Episcoporum, n. 23-26.

(80) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 26-27.

(81) Cf C.I.C., can. 846, § 1.

(82) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 28.

(83) Cf C.I.C., can. 929.

(84) Cf Institutio generalis Missalis Romani, nn. 81b, 300, 302; Institutio generalis Liturgiae Horarum, n. 255; Pontificale Romanum – Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, nn. 23, 24, 28, 29, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, pp. 29 et 90; Rituale Romanum – De Benedictionibus, n. 36, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1985, p. 18; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, n. 12, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1981, p. 10; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 38: Notitiae 24 (1988), pp. 388-389; Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, nn. 188: (« Immediate post Precem Ordinationis, Ordinati stola diaconali et dalmatica induuntur, quo eorum ministerium abhinc in liturgia peragendum manifestetur ») e 190: ed. cit., pp. 102. 103; Caeremoniale Episcoporum, n. 67, Editio typica, Libreria Editrice Vaticana 1995, pp. 28-29.

(85) C.I.C., can. 861, § 1.

(86) Cf ibidem, can. 530, 1o.

(87) Cf ibidem, can. 862.

(88) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 1: l.c., 701.

(89) Cf Institutio generalis Missalis Romani, nn. 61, 127-141.

(90) Cf C.I.C., can. 930, § 2.

(91) Cf ibidem, can. 907; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 6.

(92) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 6: l.c., 702.

(93) Cf C.I.C., can. 910, § 1.

(94) Cf ibidem, can. 911, § 2.

(95) Cf ibidem, can. 943 ed anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 3: l.c., 702.

(96) Cf Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 38: l.c., 388-389; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 7.

(97) Cf Giovanni Paolo II, Esort. Ap. post-sinodale Familiaris consortio, 73: AAS 74 (1982), pp. 170-171.

(98) Cf C.I.C., can. 1063.

(99) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 29; C.I.C., can. 1108, §§ 1-2; Ordo celebrandi Matrimonium, Ed. typica altera 1991, 21.

(100) Cf C.I.C., can. 1111, §§ 1-2.

(101) Cf ibidem, can. 227, §§ 3-4.

(102) Cf Conc. Ecum. di Firenze, Bolla Exsultate Deo (DS 1325); Conc. Ecum. di Trento, Doctrina de sacramento extremae unctionis, cap. 3 (DS 1697) e can. 4 de extrema unctione (DS 1719).

(103) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 10: l.c., 699; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 9.

(104) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 3.

(105) Cf Institutio generalis Liturgiae Horarum, nn. 20; 255-256.

(106) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 60; C.I.C., can. 1166 e can. 1168; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1667.

(107) Cf C.I.C., can. 1169, § 3.

(108) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 5: l.c., 702, ed anche Ordo exsequiarum, 19; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 12.

(109) Cf Rituale Romanum – De Benedictionibus, n. 18c: ed. cit., p. 14.

(110) Cf C.I.C., can. 129, § 1.

(111) S. Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 2: SC 10 bis, p. 182; citato in Lumen gentium, 29a.

(112) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, l.c., 698.

(113) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(114) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).

(115) Cf Ippolito, Traditio Apostolica, 8, 24; S. Ch. 11 bis, pp. 58-63; 98-99; Didascalia Apostolorum (Siriaca), capp. III, XI: A. Vööbus (ed.) The « Didascalia Apostolorum » in Syriae (testo originale in siriaco e trad. in inglese), CSCO, vol. I, n. 402 (tomo 176), pp. 29-30; vol. II, n. 408 (tomo 180), pp. 120-129; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornae 1906, I, pp. 212-216; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 13.

(116) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 40-45.

(117) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 9: l.c., 702. Cf Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 5: Insegnamenti XVI, 2 (1993), pp. 1000-1004.

(118) Cf C.I.C., can. 494.

(119) Cf ibidem, can. 493.

(120) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli USA, Detroit (19 settembre 1987), n. 3: Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 656.

(121) Cf C.I.C., can. 157.

(122) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27a.

(123) Cf C.I.C., can. 519.

(124) Cf ibidem, can. 517, § 1.

(125) Cf ibidem, can. 517, § 2.

(126) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 10: l.c., 702.

(127) Cf C.I.C., can. 1248, § 2; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 29: l.c., 386.

(128) Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 4: Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1002.

(129) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., 702; C.I.C., can. 536.

(130) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., 702; C.I.C., can. 512, § 1.

(131) Cf C.I.C., can. 463, § 2.

(132) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28;

Decr. Christus Dominus, 27; Decr. Presbyterorum Ordinis, 7; C.I.C., can. 495, § 1.

(133) Cf C.I.C., can. 482.

(134) Cf ibidem, can. 1421, § 1.

(135) Cf ibidem, can. 1424.

(136) Cf ibidem, can. 1428, § 2.

(137) Cf ibidem, can. 1435.

(138) Cf ibidem, can. 483, § 1.

(139) Cf ibidem, can. 1420, § 4.

(140) 3 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 2.

(141) Ibidem, Cost. dogm. Lumen gentium 5.

(142) Ibidem, Cost. past. Gaudium et spes, 2b.

(143) Ibidem, Cost. past. Gaudium et spes, 4a.

(144) Ibidem, Cost. dogm. Lumen gentium, 40.

(145) Ibidem, Decr. Presbyterorum Ordinis, 12a.

(146) Ibidem, Decr. Ad gentes, 16.

(147) Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 1: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1053.

(148) « Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione » (C.I.C., can. 210).

(149) Essi « essendo al servizio dei misteri di Cristo e della Chiesa, devono mantenersi puri da ogni vizio e piacere a Dio e studiarsi di fare ogni genere di opere buone davanti agli uomini (cf 1 Tim 3, 8-10 e 12-13) »: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 41. Cf anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 25: l.c., 702.

(150) « Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l’ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo » (C.I.C., can. 276, § 1).

(151) Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(152) Ibidem, n. 1: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(153) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 4, 8; Cost. Gaudium et spes, 27, 93.

(154) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione (16 marzo 1985), n. 2: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 649; Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 3; 21: l.c., 661; 688.

(155) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 16: l.c., 681.

(156) Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1055.

(157) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 23: l.c., 702.

(158) Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), nn. 13-17: AAS 71 (1979), pp. 282-300.

(159) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 8: l.c., 700.

(160) Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(161) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, nn. 14 e 15; C.I.C., can. 276, § 2, 1o.

(162) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 12.

(163) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: ed. cit., p. 125.

(164) S. Agostino, Serm. 179, 1: PL 38, 966.

(165) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 25; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 1: l.c., 703; C.I.C., can. 276, § 2, 2o.

(166) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25a.

(167) Cf C.I.C., can. 833; Congregazione per la Dottrina della Fede, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo: AAS 81 (1989), pp. 104-106 e 1169.

(168) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 21.

(169) Cf ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.

(170) Cf ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.

(171) Ibidem, Cost. litur. Sacrosanctum Concilium, 59a.

(172) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 2o; Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 2: l.c., 703.

(173) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 2: l.c., 703.

(174) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 5b.

(175) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 5o; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 3: l.c., 703.

(176) Cf C.I.C., can. 276 § 2, 3o.

(177) Cf ibidem, can. 276 § 2, 4o.

(178) Cf ibidem, can. 276, § 2, n. 5.

(179) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23a.

(180) Ibidem, Decr. Christus Dominus, 11; C.I.C., can. 369.

(181) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 5; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 4: l.c., 703.

(182) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 36, in cui Sua Santità cita la Propositio 5 dei Padri Sinodali:l.c., 718.

(183) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Curia Romana (22 dic. 1987): AAS 80 (1988), pp. 1025-1034; Lett. ap. Mulieris dignitatem, 27: AAS 80 (1988), p. 1718.

(184) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29b.

(185) « His rationibus in mysteriis Christi Eiusque missione fundatis, coelibatus… omnibus ad Ordinem sacrum promovendis lege impositum est »: Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presyterorum Ordinis, 16; cf C.I.C., can. 247, § 1; can. 277, § 1; can. 1037.

(186) Cf C.I.C., can. 277, § 1; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Optatam totius, 10.

(187) Giovanni Paolo II, Lettera ai Sacerdoti per il Giovedì Santo Novo incipiente (8 aprile 1979), 8: AAS 71 (1979), p. 408.

(188) Cf C.I.C., can. 277, § 2.

(189) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli U.S.A. a Detroit (19 settembre 1987), n. 5: Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 658.

(190) Cf C.I.C., can. 1031, § 2.

(191) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli U.S.A. a Detroit (19 settembre 1987), n. 5: Insegnamenti, X, 3 (1987), pp. 658-659.

(192) Cf C.I.C., can. 277, § 1.

(193) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, III, 16: l.c., 701; Lett. ap. Ad pascendum, VI: l.c., 539; C.I.C., can. 1087. Eventuali eccezioni sono regolate dalla Lettera Circolare della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, agli Ordinari Diocesani e ai Superiori Generali degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, N. 26397, del 6 giugno 1997, n. 8.

(194) Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Post-sinodale Pastores dabo vobis, n. 42.

(195) Giovanni Paolo II, Catechesi nell’Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 4: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1056.

(196) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 8-10; III, 14-15: l.c., 699-701; Lett. ap. Ad pascendum, VII: l.c., 540; C.I.C., can. 236, can. 1027, can. 1032, § 3.

(197) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 70: l.c., 780.

(198) Ibidem, 70: l.c., 779.

(199) Ibidem, 76; 79: l.c., 793; 796.

(200) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 15; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 79: l.c., 797.

(201) Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), n. 71: ed. cit., p. 73.

(202) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 78: l.c., 795.

(203) Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, 71: ed. cit., p. 72.

(204) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 71: l.c., 783; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, n. 74: ed. cit., p. 75.

(205) Cf S. Ignazio di Antiochia: « Bisogna che i diaconi, che sono ministri dei misteri di Cristo Gesù, siano in ogni maniera accetti a tutti. Non sono infatti diaconi di cibi e di bevande ma ministri della Chiesa di Dio » (Epist. ad Trallianos, 2, 3: F. X. Funk, o.c., I, pp. 244-245).

(206) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 72: l.c., 783; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, n. 75: ed. cit., pp. 75-76.

(207) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 72: l.c., 785.

(208) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 28: l.c., 703; C.I.C., can. 276, § 4.

(209) Cf C.I.C., can. 279.

(210) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 72: l.c., 783.

(211) Cf C.I.C., can. 1029.

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PREGHIERA
A MARIA SANTISSIMA

MARIA,

Maestra di fede, che con la tua obbedienza alla Parola di Dio hai collaborato in modo esimio all’opera della Redenzione, rendi fruttuoso il ministero dei diaconi, insegnando loro ad ascoltare e ad annunciare con fede la Parola.

MARIA,

Maestra di carità, che con la tua piena disponibilità alla chiamata di Dio, hai cooperato alla nascita dei fedeli nella Chiesa, rendi fecondi il ministero e la vita dei diaconi, insegnando loro a donarsi nel servizio del Popolo di Dio.

MARIA,

Maestra di preghiera, che con la tua materna intercessione hai sorretto e aiutato la Chiesa nascente, rendi i diaconi sempre attenti alle necessità dei fedeli, insegnando loro a scoprire il valore della preghiera.

MARIA,

Maestra di umiltà, che per la tua profonda consapevolezza di essere la Serva del Signore sei stata colmata dallo Spirito Santo, rendi i diaconi docili strumenti della redenzione di Cristo, insegnando loro la grandezza di farsi piccoli.

MARIA,

Maestra del servizio nascosto, che con la tua vita normale e ordinaria, piena di amore hai saputo assecondare in maniera esemplare il piano salvifico di Dio, rendi i diaconi servi buoni e fedeli, insegnando loro la gioia di servire nella Chiesa con ardente amore.

Amen.

INDICE

 

  1. Lo statuto giuridico del diacono

Il diacono ministro sacro

L’incardinazione

Fraternità sacramentale

Obblighi e diritti

Sostentamento e previdenza

Perdita dello stato di diacono

  1. Ministero del diacono

Funzioni diaconali

Diaconía della Parola

Diaconía della liturgia

Diaconía della carità

La missione canonica dei diaconi permanenti

  1. Spiritualità del diacono

Contesto storico attuale

Vocazione alla santità

Rapporti dell’Ordine sacro

Mezzi di vita spirituale

Spiritualità del diacono e stati di vita

  1. Formazione permanente del diacono

Caratteristiche

Motivazioni

Soggetti

Specificità

Ambiti

Organizzazione e mezzi

Preghiera a Maria Santissima